Ospedale, infermieri declassati: la Asl dovrà rivedere le mansioni

23 Luglio 2023

Respinto il reclamo dell’azienda contro il provvedimento che ha dato ragione a un dipendente I giudici: «Le ultime funzioni sono qualitativamente peggiorative». In arrivo altri venti ricorsi

TERAMO. La sentenza del tribunale che rigetta il reclamo dell’Asl, confermando il primo provvedimento del giudice del lavoro, apre a una valanga di ricorsi già annunciati da decine di infermieri. Il caso è quello tanto discusso del demansionamento di una categoria di dipendenti che ha innescato una vera e propria battaglia giudiziaria conclusa con il provvedimento con cui il tribunale di Teramo (sezione civile) ha respinto il ricorso dell’azienda sanitaria contro la sentenza che ha dato ragione a un infermiere di radiologia medica.
«Deve osservarsi che tra mansioni di provenienza e mansioni di nuova assegnazione», si legge nella sentenza (collegio presieduto dalla giudice Angela Di Girolamo), «non si palesano in alcun modo l’equivalenza come parità di livello professionale perché le funzioni in ultimo assegnate sono qualitativamente peggiorative in quanto, fermo restando la rigidità e lo schematismo che connotano la disciplina del pubblico impiego, deve darsi atto che sono venuti meno i criteri che la Asl stessa aveva utilizzato per permettere al dipendente una progressione di carriera e l’inquadramento in una categoria ben superiore rispetto al momento dell’assunzione, criteri che nella fase successiva, oggi oggetto di contestazione, sono venuti meno da parte del datore di lavoro».
Il dipendente aveva impugnato la decisione con cui la Asl aveva applicato nei suoi confronti un provvedimento per la cessazione degli incarichi di funzione di coordinamento. Nel ricorso era stato contestato lo svuotamento dei compiti più qualificanti appartenenti alla posizione professionale (quelli della categoria Ds3) e il conseguente depauperamento del patrimonio professionale. Il giudice del lavoro Silvia Codispoti, accogliendo in toto le ragioni del dipendente, ha stabilito che «va riconosciuto il diritto del ricorrente a essere adibito allo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla qualifica di collaboratore professionale sanitario». Un provvedimento, adottato anche per altri infermieri, conseguenza di una sentenza che nei mesi scorsi ha stabilito che le funzioni di coordinamento non possano essere più assegnate ai collaboratori sanitari di categoria Ds, ma solo tramite avvisi di selezione. L’azienda sanitaria ha proposto reclamo contro la sentenza, ma il tribunale lo ha rigettato.
Così dichiara l’avvocato Sigmar Frattarelli che assiste l’infermiere: «Si tratta di una pronuncia importante in quanto ha consentito di chiarire anche un passaggio fondamentale inerente la transizione tra le vecchie figure professionali del Ccnl del 1998 e il nuovo Ccnl del comparto sanità entrato in vigore quest'anno nel gennaio 2023. In particolare, è stato spiegato che l'accorpamento e la transizione delle vecchie figure professionali delle categorie D e Ds nella nuova "Area dei professionisti della salute e dei funzionari" non cancella affatto i profili professionali già in precedenza esistenti e già acquisiti dai dipendenti nella vigenza del vecchio Ccnl. Proprio su tali basi la dequalificazione professionale del dipendente passato dallo svolgere funzioni di coordinamento a semplici mansioni di infermiere è stata del tutto confermata».
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