Palpeggia la barista, teramano condannato a un anno e 4 mesi

L’uomo è finito a processo con l’accusa di violenza sessuale dopo aver toccato la donna L’imputato ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, la vittima si è costituita parte civile
TERAMO. Le sentenze servono a definire dei confini invalicabili. Non solo penalmente.
E anche se non sempre bastano (vedasi il recente caso della giornalista palpeggiata mentre stava registrando un servizio all’esterno di uno stadio), offrono strumenti efficaci per cambiare senza perdere tempo in un Paese in cui i numeri della violenza di genere sono sempre in aumento. A raccontare l’ennesimo caso è la sentenza emessa dal gup del tribunale di Teramo Lorenzo prudenzano che, in primo grado, ha condannato un 40enne teramano a un anno e 4 mesi per violenza sessuale: l’uomo è accusato di aver dato una pacca sul sedere e palpeggiato la barista di un locale. La sentenza è stata emessa al termine di un rito abbreviato (pm d’udienza Laura Colica). La donna di 45 anni, che si è costituita parte civile, è stata rappresentata dall’avvocato Libera D’Amelio. L’uomo, difeso dall’avvocato Berardo D’Antonio, era finito a processo dopo la richiesta di rinvio a giudizio del pm Enrica Medori che così ha scritto nel capo d’imputazione riferendosi all’imputato: «Trovandosi come cliente all’interno di un bar, avvicinandosi alla barista, con violenza consistita nel tirare uno schiaffo sul gluteo della predetta ragazza e nel palpeggiarla in maniera subdola e repentina le natiche, costringeva la stessa a subire l’atto sessuale».
Va ricordato come, ormai da tempo, questa fattispecie di reato sia considerata quella di violenza sessuale e non quella di molestie. Questo dopo che nell’ambito del diritto penale sostanziale procedurale, l’ordinamento è intervenuto con una serie di modifiche codicistiche sui reati di natura sessuale. A cominciare da quanto affermato nel 2021 da una sentenza della Cassazione: «Integra il reato di violenza sessuale anche quella condotta che, pur caratterizzata da un fugace contatto corporeo con la vittima, sia finalizzata a soddisfare l’impulso sessuale del reo». Con gli Ermellini che hanno significativamente rimarcato la differenza tra molestie e violenza sessuale. In questo caso, hanno sostanziato i giudici, « l’elemento oggettivo, oltre a consistere nella violenza fisica in senso stretto o nella intimidazione psicologica in grado di provocare la costrizione della vittima, si configura anche nel compimento di atti sessuali repentini, compiuti improvvisamente all’insaputa della persona destinataria, in modo da poterne prevenire anche la manifestazione di dissenso».
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