Pillola del giorno dopo negata a Teramo: nessun risarcimento danni

Respinto il ricorso della donna rimasta incinta che aveva chiesto 500mila euro alla Asl «Non è possibile stabilire che la gravidanza sia scaturita proprio da quel rapporto sessuale»
TERAMO. E’ una sentenza che, come succede spesso, incrocia i mutamenti della società. Cambiamenti che caricano di nuove aspettative il diritto esercitato nelle aule di giustizia.
Il caso, all’epoca finito più volte alla ribalta della cronaca, è quello della donna teramana che ha citato la Asl accusandola di averle negato la pillola del giorno dopo e costretta ad affrontare una maternità non voluta. Dopo sei anni il tribunale civile ha respinto la sua richiesta di risarcimento danni (aveva chiesto 500mila euro) perchè, scrive il giudice Mauro Pacifico nella sentenza scaturita anche da una consulenza medica, «non è possibile stabilire un qualsivoglia attendibile grado di probabilità che la gravidanza in questione possa essere scaturita proprio da quel rapporto sessuale». Ed è chiaro quando precisa: «La ricorrente non ha indicato in cosa consisterebbe il danno patrimoniale e non patrimoniale dalla stessa asseritamente patito. E ciò tenuto conto altresì che, nella concreta fattispesie che ci occupa, particolarmente intenso deve ritenersi l’onere di allegazione quanto al danno ove si consideri che l’evento che si assume dannoso, ovvero la nascita di un figlio sano, non lo è certo di per sè».
La storia inizia nel 2006, quando durante un rapporto sessuale all’uomo che è con la donna si rompe il preservativo causando così la dispersione del liquido seminale. Quando la giovane si accorge della lacerazione del profilattico, inizia un giro tra strutture sanitarie e ambulatori Asl per chiedere la pillola del giorno dopo, il farmaco usato come metodo di contraccezione di emergenza durante le 72 ore successive al rapporto sessuale. La pillola, accusa la donna, le viene sempre vietata. La Asl (rappresentata in tribunale dall’avvocato Bruno Massucci) si difende sostenendo che il farmaco è stato vietato perchè la donna ha rifiutato di sottoporsi a visita. Cosa che, specifica l’azienda sanitaria, è disposto dal protocollo che regola la distribuzione della pillola del giorno dopo. Oltre alla maternità non voluta la donna affronta anche la decisione del partner di non riconoscere il bambino.
Nel 2009 si rivolge ad un legale (l’avvocato Felice Franchi) e cita l’azienda sanitaria per chiedere i danni. «Deve rilevarsi che la ricorrente», scrive ancora il giudice, «per quanto riguarda i danni asseritamente patiti ha fatto unicamente riferimento alle categorie astratte del danno morale, biologico, esistenziale, patrimoniale ed alla vita di relazione senza tuttavia allegare alcunchè in punto di fatto in ordine all’effettiva consistenza dei danni che ritiene di aver subito mentre, come è noto, tanto il danno patrimoniale quanto quello non patrimoniale devono essere compiutamente introdotti nel thema decidendum e probandum nella loro concreta esistenza sul piano fattuale».
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