Prato Selva, bocciato il ricorso del Comune

12 Gennaio 2023

Anche il Consiglio di Stato come il Tar stabilisce che la Gran Sasso Teramano non deve pagare i danni

FANO ADRIANO. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Comune di Fano Adriano avverso la Gran Sasso Teramano (Gst), la società pubblico-privata in liquidazione proprietaria delle attrezzature di Prato Selva, per l'annullamento della sentenza del Tar Abruzzo che aveva negato all’ente la risoluzione del contratto di concessione dei terreni di Prato Selva, la condanna della Gst alla rimozione degli impianti di risalita e al ripristino dei luoghi e un risarcimento danni di oltre 500mila euro. Questa la motivazione data dai giudici: se la Gst paga, si lede il principio di pari condizioni tra i creditori.
Il Comune montano era ricorso al Tar per chiedere la sospensione del contratto di concessione dei terreni stipulato il 4 agosto 2006 con la Gst e i cui canoni erano stati pagati fino al 2012 dalla società, con l’aggiunta della rimozione degli impianti e il risarcimento dei danni patiti e patiendi. Il Tar aveva, però, respinto il ricorso per «l’impossibilità della Gst di far fronte alle obbligazioni per la situazione debitoria della società e la scelta dei soci di metterla in liquidazione e di approvare un piano per far fronte ai debiti societari», come recita la sentenza del giugno 2021. Ma il Comune aveva impugnato la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato chiedendone l’annullamento e/o la riforma e rimandando, dopo aver rinunciato alla sospensiva, tutto all’udienza di merito. «L’accoglimento di tale domanda rischierebbe di vanificare la procedura di liquidazione del debitore inadempiente», recita la sentenza di secondo grado, che aggiunge: «A correzione della motivazione della sentenza di primo grado la reiezione della domanda della parte ricorrente discende non già dall’imputabilità dell’inadempimento in cui è incorsa la Gst, ma dall’applicazione del principio della par condicio creditorum che governa anche le procedure liquidative». Ovvero: accordare un pagamento preferenziale a uno dei creditori a discapito degli altri sarebbe in violazione di detto principio. Identico discorso per la restituzione al Comune delle aree di concessione.
Soddisfatto per l’ennesima vittoria giudiziaria il liquidatore della Gst Gabriele Di Natale. «Tutte queste azioni giudiziarie sono destabilizzanti per la società, ma abbiamo resistito e la giustizia, ancora una volta, ci ha dato ragione riconoscendo il nostro operato pienamente rispettoso delle norme. Tanti contenziosi impediscono la liquidazione della società e il ristoro di tutti i creditori, spero che questo accanimento si calmi e ci facciano agire». E' aggiornata, infine, al 7 febbraio l’udienza sul ricorso del gestore scaduto Marco Finori che chiede il sequestro dei beni della Gst.
Adele Di Feliciantonio
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