Richetti, il giudice reintegra due lavoratrici

21 Febbraio 2023

Accolto il ricorso per la trasformazione del contratto a tempo indeterminato, soddisfazione della Cisl

TERAMO. Il tribunale di Teramo accoglie il ricorso di due lavoratrici della ditta alimentari Richetti. Si tratta di lavoratrici per cui il giudice del lavoro ha riconosciuto la trasformazione del contratto a tempo indeterminato. A dare la notizia è la Cisl di Teramo. «La Cisl», si legge in una nota, «esprime grande soddisfazione per la sentenza emessa dal tribunale nei confronti della Richetti spa di Sant’Atto. Il giudice del lavoro, a seguito del ricorso depositato nel 2021, da parte di due ex lavoratrici assunte con contratti di somministrazione, assistite dal legale del sindacato avvocato Rosa Matassa, ha riconosciuto la trasformazione del contratto a tempo indeterminato, la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno a favore delle ricorrenti. Nel ricorso, l’avvocato ha basato la richiesta di illegittimità su un utilizzo del contratto di somministrazione che ha oltrepassato i limiti previsti dalla normativa vigente e l’ulteriore durata contemplata dal contratto di prossimità. Nello specifico le ricorrenti hanno svolto attività lavorativa presso l’azienda utilizzatrice, per diversi anni con reiterati contratti di somministrazione a tempo determinato e nelle more della successione dei suddetti contratti veniva sottoscritto un cosiddetto “accordo in deroga”, ponendo un limite massimo al 30 giugno 2020, oltrepassato dall’azienda». Alessandro Collevecchio della Fai Cisl sottolinea «che l’accordo era finalizzato a cogliere l’obiettivo di un incremento occupazionale con contratti di lavoro stabile, così come previsto dal decreto legislativo 138 del 2011 che fa riferimento a specifiche intese finalizzate espressamente alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario». Per Fabio Benintendi della Cisl «la sentenza del giudice del lavoro di Teramo costituisce un valido richiamo per le aziende a proporre specifiche intese esclusivamente per le circostanze previste dal decreto legislativo 138/2011». Ribadisce «che la somministrazione rappresenta l’unica forma di flessibilità garantita» e coglie l’occasione «per evidenziare che il vero problema resta l’utilizzo improprio delle varie tipologie contrattuali. Il ricorso alla somministrazione, le cui finalità son ben delineate dalla legge, non può certo consentire, come nel caso di specie, la permanenza di persone in un’azienda per svariati anni senza essere stabilizzate».