Rifiuti sotto il viadotto, ordinanza sospesa
Colledara. Il Comune aveva imposto a Strada dei Parchi di rimuovere gli inerti, il Tar accoglie il ricorso
COLLEDARA. Il Tar Abruzzo sospende l'efficacia dell'ordinanza (risalente ad agosto) del sindaco di Colledara Manuele Tiberii sulla rimozione ordinata al gestore dell'A24 Strada dei Parchi di una discarica abusiva di materiale edile sotto il viadotto San Leonardo del tratto Teramo- Roma ricadente nel comune della Valle Siciliana. E rimanda la decisione alla trattazione di merito con udienza a maggio 2025. Una vicenda partita lo scorso 16 agosto scorso quando al Protocollo del Comune è arrivata la segnalazione della polizia stradale con analisi Arta sulla presenza dei rifiuti al di sotto del viadotto. Le indagini non hanno permesso di risalire all'autore del reato in quanto nella zona non sono presente telecamere di videosorveglianza. Tiberii ha così emanato l'ordinanza nella quale ha rilevato che l'area oggetto della segnalazione «è interessata dall'attraversamento del tracciato autostradale A24 la cui gestione è affidata a Strada dei Parchi» e ha ordinato « di procedere alla rimozione, all'avvio e al recupero e allo smistamento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi per la propria competenza entro 15 giorni».
Decorso il termine il Comune, così si legge nell’ordinanza «procederà all'esecuzione in quanto ordinato ai soggetti obbligati al recupero, in maniera solidale delle somme anticipate». Strada dei Parchi ha impugnato l’ordinanza al Tar Abruzzo chiedendo «l'annullamento previa adozione di misura cautelare dell'ordinanza sindacale 21 del 23 agosto 2024, della segnalazione della polizia stradale del 16 agosto come successivamente integrata con report e di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ancorché conosciuti».
I giudici amministrativi che si sono pronunciati sul caso hanno accolto la richiesta di sospensiva «i cui motivi si presentano fondati» come recita la sentenza che così prosegue: «L'ordinanza sindacale 21 è stata adottata in violazione del contraddittorio procedimentale. All’esito del bilanciamento dei plurimi interessi coinvolti nella presente fattispecie, il collegio ritiene di accordare prevalenza all’interesse imprenditoriale della società ricorrente a non adempiere all’ordinanza impugnata prima della definizione del merito del ricorso, anche in considerazione dell’assenza di evidenze sulle modalità di abbandono dei rifiuti e sulla loro pericolosità per la pubblica incolumità, la salute collettiva e la sicurezza stradale. Condanna il Comune di Colledara a rifondere alla Strada dei Parchi s.p.a. le spese di lite della fase, che liquida in mille euro».
Adele Di Feliciantonio
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