Risarciti eredi del risparmiatore: «Date informazioni inadeguate»

22 Febbraio 2024

Il tribunale civile accoglie il ricorso della moglie e del figlio di un investitore deceduto dopo l’acquisto: «Non c’è stato concorso di colpa del cliente anche se ha firmato il questionario sull’adeguatezza»

TERAMO. È un’altra sentenza a fare nuova giurisprudenza nella vicenda delle azioni ex Tercas con centinaia di risparmiatori che da un momento all’altro si sono ritrovati con titoli senza più valore. Dopo gli svariati pronunciamenti di primo e secondo grado a favore di decine di investitori, ora c’è un nuovo verdetto a stabilire un altro precedente: il tribunale civile di Teramo ha accolto il ricorso presentato nel 2017 da due eredi (moglie e figlio) di un risparmiatore deceduto nel 2010 stabilendo nuovamente come da parte dell’istituto bancario non ci sia stata un’adeguata informazione ai clienti e riconoscendo ai due un risarcimento danni di circa 60mila euro (entrambi sono stati assistiti dall’avvocato Odette Frattarelli). Anche in questo caso i fatti contestati risalgono a prima del commissariamento Tercas e prima dell’ingresso della Banca Popolare di Bari.
Scrive la giudice Mariangela Mastro: «La banca non ha dimostrato in giudizio di aver fornito ai clienti una informativa specifica e personalizzata sullo specifico profilo dell’elevata rischiosità degli investimenti in azioni cosiddette “illiquide” in quanto non quotate sui mercati regolamentati. Deve quindi potersi affermare la condotta inadempiente della banca sotto il profilo degli obblighi informativi». In particolare la giudice si sofferma sul questionario sull’adeguatezza compitato dal risparmiatore contenente le informazioni relative alla propria situazione finanziaria, esperienza in materia di investimenti, obiettivo di investimento e propensione al rischio. «A tal riguardo», si legge nella sentenza, «è utile riportare quanto di recente affermato dalla Suprema Corte secondo cui in tema di intermediazione finanziaria la dichiarazione resa dal cliente su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto in ordine alla propria consapevolezza circa le informazioni ricevute sulla rischiosità dell’investimento suggerito e sollecitato dalla banca e sulla inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo di investitore non costituisce dichiarazione confessoria in quanto rivolta alla formulazione di un giudizio e non all’affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo. La dichiarazione sottoscritta dall’investitore non può in alcun modo valere a ritenere adempiuto l’onere informativo incombente alla banca poichè a fronte di una contestazione di inadempimento specifica la banca non ha dimostrato di aver fornito al cliente una informativa specifica e contestualizzata rispetto all’operazione di investimento, dovendosi affermare che le dichiarazioni generiche fatte sottoscrivere ai clienti, su moduli prestampati, non possono condurre ad affermare l’avvenuto adempimento degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario». Altro elemento rimarcato è l’esclusione del concorso di colpa del risparmiatore sollevato dalla banca. «Deve escludersi», si legge nella sentenza, «un concorso di colpa nella causazione del danno, eccepito dalla convenuta ai sensi dell’articolo 1227 codice civile, poichè la mera sottoscrizione della segnalazione di inadeguatezza, senza che la stessa sia stata concretamente spiegata dall’intermediario e compresa dall’investitore, non può essere qualificata quale condotta negligente, idonea a comportare un concorso di colpa dell’investitore».
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