Robimarga deve 48mila euro allo Stato

I giudici della Corte dei conti sul medico e politico: «Natura cosciente, volontaria e abituale delle infrazioni»
TERAMO. Dopo il licenziamento dalla Asl, per l’urologo Corrado Robimarga arriva anche la condanna della Corte dei conti. Con provvedimento depositato il 31 gennaio il collegio presieduto da Federico Pepe (giudice relatore Gerardo de Marco) ha condannato il medico al pagamento di 48mila euro «per», si legge nella sentenza, «trattamento di esclusività illecitamente percepito nel triennio 2008-2010, prestazioni abusivamente rese in danno della struttura di appartenenza, per danno da disservizio».
Il provvedimento della Corte dei conti arriva dopo che la Cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado per l’urologo ed ex assessore comunale del Pdl: nel 2014 i giudici d’appello hanno cancellato il reato del peculato, confermato la truffa e il falso, dimezzando la pena ad un anno e otto mesi. Secondo la ricostruzione della procura teramana il professionista avrebbe fatto visite a pagamento in ospedale senza versare il dovuto alla Asl. Il professionista, inoltre, era accusato di essersi assentato dal posto di lavoro presentando, secondo la procura, falsi documenti alla Asl che attestavano la sua presenza negli uffici comunali come assessore. Robimarga, nel corso del procedimento, aveva risarcito la Asl con quattromila euro per il danno d'immagine.
Dal primo dicembre scorso la Asl ha disposto il licenziamento senza preavviso del medico responsabile dell’endoscopia urologica di Giulianova, prima in servizio nella divisione di urologia dell’ospedale di Teramo.
La delibera si basa sulla decisione dell’ufficio procedimenti disciplinari dopo il pronunciamento della Cassazione con i giudici della Suprema corte che, confermando sostanzialmente quanto deciso in Appello, hanno fatto cadere le accuse di peculato e di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente confermando il reato di truffa aggravata in danno della Asl e falso ideologico. Scrivono a pagina 6 i giudici della Corte dei Conti nella sentenza di condanna: «In particolare l’insieme delle violazioni accertate definitivamente in sede penale ha fatto emergere la natura cosciente, volontaria e palesemente non episodica, bensì abituale, delle infrazioni stesse, inquadrabili nell’ambito di un modus precedenti di ordinaria violazione del regime di esclusività, protrattosi nel corso degli anni, tanto all’esterno quanto all’interno della stessa struttura ospedaliera di appartenenza, con censurabile spregiudicatezza». Aggiungono i giudici a pagina 7: «Le sue esposte considerazioni, corroborate dall’evidenza della natura e della ripetitività delle molteplici violazioni commesse dal sanitario (indubbiamente lesive dei delicati equilibri cui tende, anche sul piano organizzativo delle singole strutture, il regime delle prestazioni libero professionali intramurarie), nonchè della sospensione del medico stesso dal servizio e dagli intuitivi disagi organizzativi (non ultime le continue spezzature di orario) nitidamente emergenti dagli atti, inducono a ritenere sussistente e risarcibile il pregiudizio “da disservizio”».(d.p.)
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