Si rompe una gamba nell’ora di ginnastica «Paghi il ministero»

11 Giugno 2017

Pineto, il caso di una ragazzina caduta mentre correva sull’asfalto. Peri giudici «il percorso non era idoneo»

PINETO. Un esercizio di corsa ad ostacoli nell’ora scolastica di educazione fisica su un percorso d’asfalto che per i giudici «non era idoneo», una studentessa di 11 anni che cade e si frattura la tibia, i genitori che denunciano e che solo dopo cinque anni di consulenze e ricorsi riescono ad ottenere un risarcimento danni di 35mila euro dal ministero della Pubblica Istruzione.
Perchè c’è voluta una sentenza (quella del tribunale civile dell’Aquila competente per la presenza in causa del ministero) per applicare quello che la Cassazione ha stabilito ormai da tempo, ovvero l’obbligo di vigilare dell’istituto scolastico. Scrivono, infatti, le sezioni unite della Suprema Corte: «L’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola determina a carico dell’istituto l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e la incolumità dell’allievo, nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni». I fatti, in questo caso, avvengono nel 2010 all’istituto scolastico Giovanni XXIII di Scerne di Pineto. L’incidente si verifica mentre la ragazzina, che all’epoca frequenta la prima media, fa degli esercizi, in particolare una corsa ad ostacoli, nell’area d’asfalto antistante e di pertinenza dell’istituto scolastico. Scrive il giudice Antonella Camilli: «Non appare revocabile in dubbio che in ragione dell’età degli atleti (anni 11) l’esercizio di corsa ad ostacoli proposto dalla docente non presentava alcun elemento di rischio per gli stessi, tuttavia tale rischio si è configurato nella misura in cui è stato utilizzato un percorso non idoneo, tant’è che in altre occasioni non era stato utilizzato, in guisa che l’eventus danni, nella specie, poteva essere prevenuto ed evitato da un docente diligente attraverso l’utilizzo di una struttura sportiva adeguata (palestra o altra struttura deputata alle attività di atletica). Invero, la scelta dell’insegnante appare censurabile nella misura in cui ha optato per tale soluzione didattica pur in assenza delle prescritte autorizzazioni interne al circolo ed esterne».
Dice l’avvocato Luca Di Pietrantonio, che ha assistito i genitori della ragazzina: «Non avendo l’istituto predisposto accorgimenti ed essendo la struttura scolastica sfornita delle necessarie autorizzazioni di legge, la scelta dell’insegnante di aver fatto praticare esercizi ginnici, in un contesto e con strumenti inidonei, è stata considerata dal tribunale del tutto censurabile, quindi fonte di responsabilità colposa del ministero. L’unico aspetto della vicenda che non convince e sui cui riservo eventuale impugnazione è la ritenuta assenza di responsabilità da parte del Comune di Pineto e che a mio avviso, quale proprietario dell’immobile, avrebbe dovuto vigilare sull’uso che l’istituto faceva (e fa tuttora) della struttura al fine di impedire l’insorgere ci cause di pericolo per gli studenti». I genitori della studentessa, infatti, avevano citato anche il Comune di Pineto, ma il tribunale su questo punto ha respinto precisando «come all’esito della compiuta istruttoria non sia emerso alcun elemento probatorio».
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