Si scontra con un sasso in monopattino, cade e viene travolto da un furgone: nessun responsabile

Nell’incidente stradale ha perso la vita l’imprenditore ed ex campione di automobilismo Cerulli Irelli, 74 anni. Respinta l’opposizione dei familiari, archiviati i tre indagati: «Su quella strada non poteva circolare»
TERAMO. Non ci sono responsabili per la morte di Francesco Cerulli Irelli, il 74enne imprenditore ed ex campione di automobilismo caduto sulla strada a causa di un grosso sasso mentre era sul suo monopattino elettrico e travolto dal conducente di un furgone che non riuscì ad evitare il mortale impatto. A quindici mesi dalla tragedia avvenuta sulla statale 150 tra Canzano e Castelnuovo, in un tratto fuori da un centro abitato, è un’ordinanza del giudice Lorenzo Prudenzano a chiudere con un’archiviazione il fascicolo giudiziario della Procura a carico del conducente del furgone e di due tecnici dell’Anas addetti alla sorveglianza di quel tratto di statale indagati per omicidio stradale.
Il giudice ha accolto la richiesta di archiviazione fatta dal pm Greta Aloisi e ha respinto l’opposizione presentata dai familiari della vittima che chiedevano nuovi accertamenti e una nuova consulenza tecnica. Quel pomeriggio del 5 settembre dell’anno scorso, hanno ricostruito indagini e una consulenza tecnica disposta dalla Procura, l’imprenditore, uscito dalla sua residenza che si trova a poca distanza dal luogo dell’incidente, viaggiava in direzione Roseto quando perse improvvisamente il controllo del suo monopattino a causa di una grossa pietra sul ciglio della statale, pietra molto probabilmente caduta da qualche mezzo in transito. Scrive il giudice nel provvedimento: «L’ipotesi ricostruttiva avanzata dal consulente della Procura in merito alla comparsa del sasso poco prima dell’incidente stradale appare tutt’altro che congetturale (siccome fondata su elementi di prova documentale provenienti da pubblici ufficiali) e sufficiente per ciò solo a integrare gli estremi di un dubbio ragionevole, difficilmente superabile in un eventuale giudizio dibattimentale». E c’è un altro punto sostanziale su cui il giudice si sofferma, ovvero il divieto di transito del monopattino in quel tratto di strada fuori da un centro abitato. Scrive a questo proposito Prudenzano: «La normativa vigente ratione temporis non permetteva al monopattino di circolare all’interno del tratto di strada statale 150». Il giudice cita la legge 160 del 2019, rimasta inalterata anche dopo la recente entrata in vigore del nuovo codice della strada, che stabilisce: «I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare nei centri abitati esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabile in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi; fuori dai centri abitati esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi».
La famiglia di Cerulli Irelli è stata assistita dall’avvocato Gennaro Lettieri; i tre indagati sono stati difesi dagli avvocati Daniele Di Furia, Quintino Rastelli e Luigi Di Bonaventura.