Silvi, la tassa di soggiorno resta in vigore

Il Tar respinge la richiesta di sospensiva presentata dagli albergatori. Ritenuta legittima la procedura del commissario
SILVI. La tassa di soggiorno, recentemente introdotta a Silvi, almeno per questa estate non si tocca. Il Tar dell’Aquila ha infatti respinto la richiesto di sospensiva che l’associazione degli albergatori e operatori turistici Città di Silvi ha presentato insieme al ricorso per l’annullamento del provvedimento con cui il commissario prefettizio Samuele De Lucia ha istituito la tassa. L’ordinanza del Tar segue di pochi giorni l’analoga decisione sulla sospensiva chiesta dagli albergatori di Roseto, ma con una sostanziale differenza: nel caso di Roseto, i giudici hanno rinviato l’esame della richiesta di sospensiva all’udienza di novembre in cui il ricorso sarà esaminato nel merito; nel caso di Silvi, invece, la richiesta è stata respinta fin da subito, rinviando a una successiva udienza la decisione sull’eventuale annullamento del provvedimento del commissario. In entrambi i casi, comunque, il risultato è che per questa estate la tassa di soggiorno dovrà essere applicata. Quando poi, dopo la stagione turistica, il tribunale si pronuncerà nel merito dei ricorsi si saprà se la tassa sarà destinata a rimanere in via definitiva.
L’ordinanza che riguarda Silvi, pronunciata il 23 maggio scorso e pubblicata il 28 maggio, pur limitandosi alla sola richiesta di sospensione cautelare dell’atto del commissario stabilisce comunque che il tributo è stato istituito legittimamente. Rilevano infatti i giudici che «l’impugnato provvedimento del 14 febbraio 2018 con il quale il commissario straordinario istituisce l’imposta di soggiorno non è viziato da incompetenza, in quanto il commissario, nella specie, agisce in sostituzione del disciolto consiglio comunale». Pertanto non vi è la violazione della norma che «attribuisce al consiglio comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote». I giudici del Tar – presidente Antonio Amicuzzi, consigliere estensore Paola Anna Di Cesare, primo referendario Mario Gabriele Perpetuini – ritengono inoltre che il provvedimento «non viola il vincolo di destinazione del gettito» in quanto richiama espressamente la norma di legge che regola la materia, cioè l’articolo 4 del decreto legislativo 23 del 2011, secondo cui l’introito derivante dall’imposta di soggiorno «è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali». Oltre a respingere la richiesta di sospensiva il tribunale amministrativo regionale ha anche condannato l’associazione degli albergatori e degli operatori turistici di Silvi al pagamento, in favore del Comune, delle spese della fase cautelare del giudizio fissate in 600 euro. In questa causa i ricorrenti sono rappresentati dall’avvocato Dalmazio Mastrogiuseppe, mentre il Comune di Silvi è difeso dall’avvocato Pietro Referza.
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