Stadio inagibile, assolto Mastromauro

12 Maggio 2016

Riaprì il Fadini per far giocare il Giulianova. Il sindaco: «Evitai problemi di ordine pubblico». Stessa sentenza per il dirigente

GIULIANOVA. Le immagini dell’epoca ritraggono il sindaco con tanto di fascia tricolore entrare nello stadio con i tifosi al seguito. Perchè anche se quel primo aprile del 2012 il Fadini era chiuso dopo essere stato dichiarato inagibile, Francesco Mastromauro firmò l’ordinanza per far giocare Giulianova–Vigor Lamezia, all’epoca partita decisiva per la salvezza dei giallorossi. Quattro anni dopo il sindaco, per quell’ordinanza finito a processo con l’accusa di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, è stato assolto perchè il fatto non costituisce reato.

Così ha sentenziato ieri mattina il giudice monocratico Antonio Converti al termine di una lunga istruttoria nel corso della quella sono stati ascoltati numerosi testi. Con Mastromauro era imputato in concorso anche il dirigente del Comune Andrea Sisino che è stato assolto per non aver commesso il fatto. Per le motivazioni bisognerà attendere sessanta giorni. Commenta il primo cittadino di Giulianova: «Ho sempre avuto fiducia nella giustizia e ho sempre rispettato il lavoro dei magistrati. Saluto con soddisfazione la pronuncia del giudice monocratico perchè a distanza di quattro anni va a convalidare il provvedimento che io adottati per riaprire lo stadio Fadini evitando non solo la retrocessione della squadra di calcio ma anche e soprattutto problemi di ordine pubblico. Se la tifoseria non avesse potuto assistere all’incontro si sarebbero potuti verificare gravi problemi». All’epoca dei fatti lo stadio giuliese era inagibile e solo successivamente iniziarono i lavori di messa in sicurezza. Per consentire lo svolgimento della partita e dopo il no arrivato da altri impianti sportivi anche di fuori provincia per ospitare l’incontro di calcio, Mastromauro firmò l’ordinanza di apertura del Fadini «in assenza», si legge nel capo d’imputazione, «della prescritta autorizzazione rilasciata dalla commissione provinciale di vigilanza a tutela dell’incolumità pubblica, in violazione di quanto disposto dall’articolo 80 del Tulps, giacchè l’impianto sportivo era privo di agibilità e di certificazione per la prevenzione degli incendi».

Nel corso del processo è stata fatta chiarezza anche su un aspetto che era stato sollevato: la giurisdizione penale di un provvedimento di carattere amministrativo come può essere un’ordinanza del tipo emessa nell’aprile del 2012. Il sindaco era difeso dall’avvocato Gennaro Lettieri, mentre il dirigente Sisino dall’avvocato Giuseppe Di Domenico. (d.p.)

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