Tassa sui rifiuti: respinto il ricorso degli albergatori

18 Luglio 2022

Nel 2014 in 18 si erano rivolti al tribunale amministrativo Tra i ricorrenti c’era anche l’attuale assessore Di Carlo

GIULIANOVA. Il Tar dice no al ricorso proposto da 18 strutture ricettive di Giulianova per le modalità di applicazione della Tari, la tassa tassa sui rifiuti. Il ricorso, avanzato nel 2014 dagli avvocati Valentina Piccione, attuale consigliera comunale di maggioranza, e Brezza Di Rocco, era stato presentato per conto delle società Ma.Ri.Ma. srl (che attiene all’Hotel Europa di cui è socio anche l’attuale assessore comunale Marco Di Carlo, che all’epoca non ricopriva cariche pubbliche), Villa Fiorita srl, hotel Parco dei Principi srl, pensione ristorante Lucia di Di Felice Claudia & C. snc, hotel Cristallo srl, hotel Fabiola snc di Censori Alberto & C., Avila di Luigi e Francesco Muscella srl, hotel Promenade snc di Fagnani Giuseppe & C., hotel Atlantic di Loredi nzi Katia & C. sas, hotel Smeraldo di Adria Alberghi sas, M.Ch. srl (Residence Kiara), hotel Cesare di Pomante Adele& C. snc, Omega srl, hotel Sole, hotel Ritz snc, Dieffe srl, hotel Clipper di Giuliano Tafà & C. snc, G.I.A.T.T. srl, Grand hotel Don Juan srl, hotel Royal sas di Francesco Flagnani & C. e Silvino Frezza & C. snc.
Il ricorso, promosso contro il Comune di Giulianova, chiedeva l’annullamento della delibera di consiglio comunale 29 novembre 2013 ovvero il Regolamento per l’applicazione della tassa per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani . Con quel provvedimento il Comune modificò il precedente regolamento per l’applicazione della tassa per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani individuando gli alberghi come categoria diversa rispetto alle civili abitazioni, assoggettata a una tassazione maggiore rispetto a queste (7,01 euro al metro quadrato invece di 2,16 euro) in assenza di una correlazione con la produttività di rifiuti.
I ricorrenti hanno contestato la legittimità degli atti riferiti alla determinazione della tassa per le strutture alberghiere applicata indistintamente all’intera superficie delle stesse senza tenere in considerazione la specifica destinazione delle differenti aree adibite a sala ristorante e bar rispetto a quelle destinate a camere, laddove in queste la produzione di rifiuto sarebbe inferiore.
Il Tar dell’Aquila già nel 2014 aveva respinto una richiesta di sospensiva. Ora, con sentenza definitiva, ha rigettato anche il rilievo con cui si sollevava che la delibera delle tariffe per l’anno 2013 non conterrebbe elementi o dati che possano giustificare una notevole differenza della tariffa applicata agli esercizi alberghieri.
I giudici, nel provvedimento, sottolineano che la capacità produttiva dei rifiuti da parte degli alberghi è sicuramente superiore alle civili abitazioni. Nel respingere la richiesta, il Tar afferma che la normativa nazionale, che preveda, ai fini del finanziamento della gestione e dello smaltimento dei rifiuti urbani, una tassa calcolata in base a una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essere considerata in contrasto con la vigente normativa comunitaria. Secondo i giudici vale sempre il principio del «chi inquina paga» che non contrasta con l’adozione per certe categorie di un particolare contributo al costo complessivo del servizio della raccolta rifiuti quantificato attraverso la Tari.
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