il caso

Teramo, auto bloccata per le multe di dieci anni fa

Teramana fa ricorso contro il fermo amministrativo e il giudice le dà ragione: Comune condannato a pagare le spese

TERAMO. Nell’Italia dei procedimenti lumaca e dei continui richiami dell’Unione Europea, può anche capitare che un cittadino si veda bloccare la propria vettura perchè accusato di non aver pagato tre contravvenzioni risalenti a dieci anni prima. Multe per divieto di sosta che, in realtà, non gli sono mai state notificate. E allora c’è voluto il ricorso ad un giudice per bloccare il provvedimento e vedersi riconsegnata la macchina, tra l’altro indispensabile per raggiungere il luogo di lavoro. E’ una storia che racconta i tempi lunghi di una burocrazia tutta italiana quella che muove una recente sentenza di un giudice di pace del tribunale di Teramo che ha annullato il provvedimento condannando il Comune di Teramo al pagamento delle spese legali.

I fatti iniziano nel giugno del 2015 quando una teramana di 50 anni si vede notificare dalla Soget, società di riscossione in questo caso incaricata dal Comune, il fermo amministrativo della sua vettura. Il fermo amministrativo è un atto attraverso cui le amministrazione pubbliche bloccano, usando i servizi previsti dai concessionari della riscossione, un bene mobile con l’obiettivo di recuperare le somme dovute. Ed è solo nel leggere il provvedimento che la donna viene sapere che nel 2005, esattamente dieci anni prima, è stata destinataria di tre multe per divieto di sosta. Multe che però a lei non sono mai state notificate.

Così, tramite l’avvocato Daniele Di Furia, impugna il provvedimento e fa ricorso dimostrando che quelle contravvenzioni non le sono mai arrivate e chiedendo la revoca del provvedimento per, si legge nel ricorso, «avvenuta prescrizione della pretesa creditoria» visto che in dieci anni tutto si è prescritto. Scrive il giudice Angela Speranza nel dispositivo: «Costituitasi la Soget chiedeva il dichiararsi la cessazione della materia del contendere allorchè in data 8 settembre 2015 il Comune di Teramo provvedeva a discaricare l’intera posizione debitoria della ricorrente. Cio determina la cosiddetta cessazione della materia del contendere nei confronti della ricorrente. Tuttavia soltanto dopo la proposizione del ricorso in opposizione l’amministrazione resistente provvedeva allo sgravio del tributo». E allora, conclude il giudice «vista l’originaria fondatezza della domanda della ricorrente, pur determinandosi la cessazione della materia del contendere tra le parti in causa, tale circostanza non esime l’amministrazione resistente e cioè il Comune di Teramo all’essere condannato al pagamento delle spese di giudizio».(d.p.)

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