Un altro anno ai domiciliari per l’assassino di Max Costantini

Il tribunale di sorveglianza gli concede il differimento della pena per gravi motivi di salute e spiega: «Condizioni incompatibili con il sistema carcerario». Il ragazzo ha chiesto la grazia a Mattarella
TERAMO. Senza dimenticare. Perchè un omicidio non si può scordare. Ma impedendo che la pena si risolva in un trattamento inumano e degradante. Così come hanno più volte stabilito diversi pronunciamenti della Cassazione, così come la Corte europea ricorda ogni giorno. Perchè i giudici si trovano davanti persone in carne e ossa, non stereotipi. Ecco, allora, che il tribunale di sorveglianza dell’Aquila ha concesso un altro anno di differimento della pena, ovvero detenzione a casa, a Mounaim Diab che oggi ha 27 anni e sconta una condanna a 15 per omicidio. Quello del 69enne artigiano, ex pesista e allenatore teramano Max Costantini ucciso nel 2008: quattordici coltellate, si è sempre difeso Diab davanti ai giudici, sferrate nel tentativo di respingere delle presunte avances sessuali dell’uomo.
Mounain, nato in Marocco, trascorre le sue giornate tra sedia a rotelle e letto perchè è affetto da spondilite anchilosante, una grave malattia progressiva reumatica delle anche che non gli consente di muoversi. Proprio a causa delle sue condizioni di invalido al 100% dichiarate incompatibili con il sistema carcerario dal 2012 è agli arresti domiciliari a Teramo, nell’abitazione della madre. Qualche mese fa il suo avvocato Gennaro Lettieri ha presentato domanda di grazia al presidente della Repubblica. Nell’ultimo provvedimento di differimento della pena il tribunale di sorveglianza, con il collegio presieduto da Francesca Del Villano Aceto, ha messo nero su bianco che: «le attuali condizioni del condannato, in ragione delle gravi patologie da cui è affetto e dallo stato di deperimento fisico, incidono in maniera rilevante sulla sua autonomia, in quanto determinano un importante grado di disabilità con conseguente considerevole limitazione della capacità di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita e sono potenzialmente idonee ad aggravare lo stato di sofferenza derivante da una ipotizzabile detenzione carceraria, essendo il soggetto incapace di una fluida ed efficace gestione dei proprio movimenti in modo tale da rendere l’espiazione intramuraria contraria al senso di umanità».
Nell’ordinanza si fa riferimento alla relazione con cui il servizio di medicina legale della Asl ha ritenuto che il ragazzo «sia compatibile con il regime carcerario, possibilmente in strutture carcerarie per soggetti con capacità motoerie ridotte». I giudici hanno così risposto: «Lo stato di salute incompatibile con il regime carcerario non deve intendersi unicamente la patologia implicante un pericolo per la vita, dovendo essere considerato contrario al senso di umanità ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di quella soglia di dignità che pure in regime detentivo si ritiene debba essere rispettata».
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