Voleva fare una strage al liceo artistico di Pescara: il caso del 17enne in Cassazione

L’inchiesta per terrorismo, gli sviluppi. Impugnata l’ordinanza con cui il Riesame ha scarcerato e messo in comunità il giovane pescarese. Gli avvocati dello studente alla Suprema Corte: «Non c’è l’attualità e la concretezza del pericolo»
TERAMO. Approda in Cassazione il caso dello studente modello 17enne che, secondo l’accusa, sulle chat segrete annunciava una strage al liceo artistico di Pescara e progettava la rivoluzione suprematista.
Con un certosino ricorso di 44 pagine gli avvocati Italo Colaneri e Angelo Pettinella, difensori del giovane, chiedono alla Suprema Corte di annullare l’ordinanza con cui il tribunale del Riesame ha scarcerato e messo in comunità il ragazzo – originario di Pescara e residente in provincia di Perugia – che la Procura per i minorenni dell’Aquila accusa di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre che di detenzione di materiale con finalità di terrorismo.A legare le 44 pagine un filo conduttore ben preciso: secondo i legali manca l’attualità e la concretezza del pericolo. «Il tribunale del Riesame», scrivono gli avvocati, « fonda il giudizio di attualità del pericolo di reiterazione su condotte che, per stessa ammissione del provvedimento, si collocano nel periodo compreso tra il 2023 e il 17 luglio del 2025, data del sequestro del dispositivo. Il collegio ha ancorato la prognosi a un arco temporale ormai concluso, senza indicare alcun e elemento successivo idoneo a dimostrare che al momento della decisione il minore fosse inserito in dinamiche di radicalizzazione o di propaganda. La memoria difensiva, che il tribunale richiama solo per confutarne le conclusioni, ha invece puntualmente evidenziato come i messaggi valorizzati dall’accusa risalgano a oltre due anni prima e come, dopo il 2024, non si registri alcun ulteriore episodio di rilievo». Secondo i difensori, infatti, «il silenzio digitale degli ultimi due anni è il dato più eloquente che dimostra che il minore ha interrotto spontaneamente ogni contatto con quel tipo di contenuti, ha proseguito la sua vita scolastica e familiare senza ricaduta e non ha mai manifestato comportamenti che possano far pensare a una persistenza o a un consolidamento di quelle ingenuità adolescenziali». Secondo la difesa le perquisizioni fatte nel luglio 2025 e nel marzo 2026 »non hanno consentito di rinvenire nessun materiale pericoloso, né armi, né ordigni, né documenti operativi, né dispositivi occultati, né segni di attività recente. Tale risultanze che la difesa ha valorizzato per dimostrare l’assenza di un percorso di radicalizzazione in atto non vengono minimamente prese in esame con conseguente violazione dell’obbligo di valutare gli elementi a carico e a discarico». Per gli avvocati «il tribunale non si confronta con la peculiarità del processo minorile che impone di considerare l’evoluzione del minore, la sua capacità di stanziarsi da comportamenti immaturi e la funzione educativa delle misure». Altra questione sollevata nel ricorso quella del collocamento in comunità e non nell’abitazione familiare. «Il tribunale», si legge nel ricorso, «pur evocando il principio di non interruzione dei percorsi educativi, non si misura con tali rilievi, né valuta l’impatto concreto della misura sulla vita scolastica e relazionale del minore, limitandosi a ritenere che la comunità educativa, per definizione, costituirebbe un ambiente favorevole».Nel corso dell’interrogatorio di garanzia il 17enne aveva risposto alle domande ricostruendo la sua presenza nei gruppi e nelle chat in un tempo che risale a quando di anni ne aveva 11. «Mai avuto l’intenzione di fare del male», aveva detto, «è stato solo il frutto di una curiosità e poi ho avuto paura ad uscire perché mi sono sentito minacciato. Mi dissocio da tutto».
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