Ztl, il giudice annulla 59 multe ad un commerciante teramano

17 Luglio 2016

Accolte le ragioni dell’uomo che avrebbe dovuto pagare seimila euro di contravvenzioni Nel ricorso gli avvocati hanno puntato sulla mancanza di segnaletica e di informazioni ai cittadini

TERAMO. In poche settimane si è visto recapitare ben 59 multe per presunti accessi non autorizzati nella Ztl, la zona a traffico limitato che tante polemiche e proteste ha sollevato. Il tutto per un totale di 6mila euro. Ma il commerciante teramano con negozio in centro, e da qui la necessità di entrare nella Ztl passando da via Oberdan, si è rivolto al tribunale e il giudice di pace Maurizio Piscione ha annullato tutte le contravvenzioni. Per ora c’è solo il dispositivo, ma sarà interessante conoscere le motivazioni all’origine del provvedimento.

Gli avvocati Amedeo Di Odoardo e Francesco Sibio, che hanno assistito il commerciante, nel ricorso hanno puntato in particolare all’illegittimità dell’accertamento per inidoneità delle segnaletiche e del corretto funzionamento dell’impianto di controllo elettronico, così come sancito dalle normative e di recente dalla Cassazione. «Ulteriore aspetto di illegittimità delle sanzioni irrogate», si legge nel ricorso dei legali, «risiede nella mancata corretta segnalazione, nè con segnaletica orizzontale nè verticale. Non sono difatti stati messi segnali in prossimità degli incroci, nè segnaletica nella città, che indicavano l’esistenza di Ztl con controllo elettronico dell’accesso». Secondo i due legali «in base alle norme del codice della strada i divieti di transito, fermata o di sosta dei veicolo devono essere indicati mediante appositi segnali negli spazi antistanti la zona a traffico limitati. La stessa deve essere per legge resa nota agli utenti della strada, preventivamente, da apposita segnaletica la quale, per forma contenuti e dimensioni, deve essere percettibile da un automobilista che arresti il veicolo. Nel caso in esame la cartellonistica non era affatto conforme a quella prevista dalle disposizioni legislative. Il mancato rispetto delle indicate prescrizioni comporta che gli utenti possano essere agevolmente tratti in inganno e per tale motivo al conducente del veicolo non può essere riconosciuta alcuna responsabilità». Gli avvocati, in particolare, nel ricorso fanno riferimento ad una serie di recenti pronunciamenti delle Cassazione proprio sull’argomento. Dicono, infatti, i giudici della Suprema corte: «In materia di circolazione stradale la preventiva informazione dei conducenti e delle persone che accedono o transitano nei centri storici e nelle Ztl costituisce condizione di legittimità dell’accertamento dell’accesso». Va detto che nei mesi scorsi sulla Ztl c’è stato un altro pronunciamento del tribunale. In questo caso il giudice di pace Ottavio Firmani ha annullato le sette multe arrivate alla nonna di un disabile cointestataria insieme al padre del ragazzo dell'auto utilizzata per trasportare il giovane. Auto sulla quale è sempre stato esposto il contrassegno per disabili.(d.p.)

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