Assegno sociale, a chi spetta e come si calcola il reddito

La cifra massima erogata ammonta a 453 euro al mese per 13 mensilità La domanda deve essere inoltrata per via telematica sul sito dell’Inps
L’Assegno Sociale è
la più importante prestazione di carattere assistenziale del nostro ordinamento. Si tratta di una prestazione economica, di natura assistenziale a carico della fiscalità generale, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Da ciò ne deriva la natura puramente sussidiaria della prestazione.
LE CARATTERISTICHE. L’Assegno Sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all’estero. Ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale.
Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati. L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef.
REQUISITI. Per ottenere l’assegno è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
1.Stato di bisogno economico – Valutazione di tutti redditi percepiti che devono essere al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge;
2.Cittadinanza italiana: per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza; per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno); per gli stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti.
3.Soggiorno -continuativo, effettivo, stabile e senza interruzioni significative, per almeno 10 anni nel territorio nazionale, questo requisito va accertato indipendentemente dall’arco temporale in cui si è verificato;
4.Residenza -l’assegno sociale è una prestazione inesportabile, per cui ai fini dell’erogazione della prestazione tutti i beneficiari, che siano italiani o stranieri, devono avere il requisito della residenza effettiva, stabile e continuativa sul territorio italiano. Questo requisito deve essere permanente ai fini del mantenimento della prestazione. In caso di allontanamento dall’Italia per un periodo superiore a 29 giorni l’assegno sociale viene sospeso e dopo un anno c’è la revoca.
LA DOMANDA. La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali: direttamente dal sito www.inps.it, se in possesso del codice Pin, dispositivo rilasciato dall'Istituto, attraverso il servizio dedicato, al cui interno è possibile scaricare il manuale contenente le istruzioni fondamentali per la compilazione;
per telefono – chiamando il contact center integrato al numero 803 164 gratuito da rete fissa o al numero 06 164 164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico; attraverso patronati e intermediari dell’Istituto usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
QUANDO SPETTA. Il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge.
QUANTO SPETTA. La misura massima dell’assegno è pari 453,00 euro per 13 mensilità e per l’anno 2018 il limite di reddito è pari ad 5.889,00 euro annui e 11.778,00 euro, se coniugato.
Hanno diritto all’assegno in misura intera: i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito; i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all’ammontare annuo dell’assegno (€ 5.889,00).
Hanno diritto all’assegno in misura ridotta: i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno (€5.889,00); i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno (€5.889,00) e il doppio dell’importo annuo dell’assegno (€ 11.778,00).
L'assegno non è soggetto alle trattenute Irpef.
CALCOLO DEI REDDITI. Ai fini dell’attribuzione dell’Assegno Sociale si considerano i redditi del richiedente e del coniuge come di seguito indicati: redditi assoggettabili all’Irpef, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva; redditi esenti da imposta; redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private); redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi postali e bancari; interessi dei Bot, Cct e di ogni altro titolo di Stato; interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni, etc.; redditi di terreni e fabbricati; pensioni di guerra; rendite vitalizie erogate dall’Inail; pensioni dirette erogate da Stati esteri; pensioni ed assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili, ai sordi; assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Ai fini dell’attribuzione dell’assegno sociale non si computano: i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi; il reddito della casa di abitazione; le competenze arretrate soggette a tassazione separata; le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi; assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915/1918; arretrati di lavoro dipendente prestato all’estero.
CASI PARTICOLARI
Sono casi particolari il caso di separazione senza assegno di mantenimento o con assegno di mantenimento d’importo irrisorio; e il caso di separazione personale in cui uno dei coniugi rinuncia al mantenimento già riconosciuto – prova di una ritrovata autosufficienza economica - per poi, dopo un breve lasso di tempo, presentare domanda di assegno sociale.
Poiché, in queste situazioni, non appare realistico che le condizioni economiche della persona possano in tempi ravvicinati cambiare così radicalmente da determinare uno stato di bisogno poco prima non esistente in tali casi la prestazione non può di norma essere concessa.
Qualora, il titolare dell’assegno di mantenimento alleghi documentazione che comprovi la mancata effettiva percezione dell’assegno stesso (ad esempio attraverso documenti relativi alla procedura esecutiva in corso), quest'ultimo non deve essere inserito tra i redditi dell’istante ai fini computo per la verifica dei requisiti reddituali.
DONAZIONE
Atti di donazione tali da cancellare o depauperare gravemente il proprio patrimonio in prossimità della domanda di assegno sociale.
Anche in questo caso, il donante manifesta una condizione di autosufficienza economica incompatibile con il requisito dello stato di bisogno, che costituisce il fondamento giuridico dell’assegno sociale.
Ne consegue che, nel caso di domanda di assegno sociale presentata dopo un breve lasso di tempo rispetto a tali atti di disposizione, la prestazione non può di norma essere concessa, non apparendo realistico, anche in questo caso, che l’autosufficienza economica, appena affermata nei fatti, subisca in breve tempo un rivolgimento tale da generare uno stato di bisogno economico.
A cura di
Antonella Bizzini
Stefano Caranfa
Direzione regionale
INPS Abruzzo
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