Buoni lavoro, i nuovi obblighi evita-multe
I datori di lavoro devono comunicarne l’utilizzo via sms o mail 60 minuti prima Deroghe in agricoltura, esenti le famiglie. Dubbi sugli indirizzi da utilizzare
PESCARA. Si fanno più stringenti le procedure per l’utilizzo dei voucher, i buoni lavoro da 10 euro. Il decreto 185/2016, in vigore dall’8 ottobre scorso, introduce norme anti-abusi per evitare di creare nuove incontrollabili sacche di lavoro nero (i percettori di voucher oscillano tra 1,9% e 2,7% della forza lavoro, in larga parte turismo e commercio).
TRACCIABILITÀ. Il voucher diventa pienamente tracciabile, modificando l'attuale sistema in base al quale la comunicazione di inizio della prestazione andava fatta con riferimento a un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi.
Con l’introduzione del nuovo decreto, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa, il datore di lavoro (imprenditore o professionista) deve comunicare via sms o email alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando anche il luogo e la durata della prestazione.
SANZIONI. In caso di violazione scatteranno sanzioni amministrative da 400 a 2.400 euro, moltiplicati per ciascun lavoratore per il quale non c’è stata comunicazione.
Nelle intenzioni del legislatore, l’obbligo di comunicare la prestazione prima del suo inizio impedirebbe comportamenti illeciti, come quello di giustificare a posteriori l’utilizzo di un lavoratore senza regolare contratto.
Si dirà che l’obbligo di comunicazione esisteva anche prima, ma riguardava un periodo molto ampio, fino a 30 giorni. Oggi il datore di lavoro deve comunicare ogni volta che viene utilizzato il voucher, e se l’utilizzazione è frazionata nella giornata, la comunicazione deve essere ripetuta.
GLI INDIRIZZI. A quale numero inviare l’sms? Sulla questione c’è incertezza. La legge non indica in maniera specifica il numero di telefono o la casella di posta elettronica. Nella relazione di accompagnamento al decreto, informa il Sole 24 Ore, «viene precisato che la comunicazione preventiva dovrà essere svolta utilizzando le forme previste per il lavoro intermittente (sms al numero 3399942256 oppure email all’indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it)». Ma probabilmente bisognerà aspettare un apposito decreto per avere la certezza dell’indirizzo. Ieri ItaliaOggi, riportando fonti degli uffici del ministero del lavoro ha scritto che «l’operatività della novità è rinviata all’entrata in vigore di un decreto ministeriale che dovrà dettarne la disciplina». Dunque fino a tale data, suggerisce il giornale economico, la comunicazione preventiva andrà fatta con le vecchie regole, cioè fino ai 30 giorni successivi. Prudenza però consiglierebbe di seguire il consiglio del Sole (indicato nella relazione d’accompagnamento al decreto legge) e utilizzare i numeri e gli indirizzi email indicati sopra.
ECCEZIONI ED ESCLUSIONI. La nuova normativa prevede eccezioni per il settore agricolo. Gli imprenditori agricoli sono soggetti a comunicazione, ma con termini diversi: devono cioè comunicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore relativi a un arco di impegno fino a tre giorni, senza indicare l’inizio e la fine della prestazione.
IMPORTO. L'importo nominale dei voucher, che sono numerati progressivamente e datati, è di 10 euro di ogni singolo voucher e comprende la contribuzione a favore della Gestione separata Inps (1,30 euro), quella in favore dell'Inail (0,70 euro) e una quota per la gestione del servizio (0,50 euro). Il compenso netto per il lavoratore è di 7,50 euro.
L'ACQUISTO. La tipologia di attività per la quale è stato acquistato il maggior numero di voucher è il commercio (18%) seguita dai servizi (13,7%) e dal turismo (13%). Al crescente aumento della diffusione dei voucher, oltre all'estensione degli ambiti di utilizzo del lavoro accessorio, ha contribuito anche l'ampliamento delle modalità di acquisto. Inizialmente infatti i buoni lavoro erano reperibili solo presso le sedi Inps o tramite la procedura telematica. Successivamente si è allargato il numero dei luoghi dove possono essere acquistati, prima mediante le convenzioni con l'associazione dei tabaccai (FIT) e con le Banche Popolari, e infine con la possibilità di comprare i voucher presso tutti gli uffici postali.
COMPENSI TOTALI. L'utilizzo dei voucher è permesso per attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro (lordo 9.333 euro) nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. C'è però un limite di 2.000 euro l'anno per le prestazioni rese nei confronti del singolo datore di lavoro, imprenditore o professionista.
La nuova disciplina introdotta dal Jobs Act, distingue due binari per le modalità di acquisto e la determinazione dell'importo dei buoni lavoro, e più precisamente. In caso di committenti imprenditori o liberi professionisti i voucher potranno essere acquistati esclusivamente tramite la procedura telematica, attraverso il sito Inps o il contact center dell'Istituto, previa registrazione del committente e del lavoratore. Per tutti gli altri soggetti (per esempio le famiglie), l'acquisto potrà avvenire presso le sedi Inps tramite la procedura telematica, attraverso il sito Inps o il contact center dell'Istituto, previa registrazione del committente e del lavoratore; presso i tabaccai, o gli sportelli bancari e postali.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

