Caccia, cambierà il calendario

18 Settembre 2014

Modifiche al prelievo di beccaccia, coturnice e cinghiale

I RISCATTI

Salve, vorrei sapere se una donna che opta per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, essendo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 243/2004 (35 anni di contribuzione e 57 anni e 3 mesi di età dal 2013) è soggetta alla limitazione secondo la quale il trattamento non può essere liquidato se non supera 1,2 volte l' importo dell'assegno sociale? Può inoltre esercitare questa opzione anche se nei 35 anni di anzianità contributiva è presente una contribuzione figurativa da riscatti di tipo oneroso quali: riscatto di laurea, specializzazione, periodi da riscatto di aspettativa non retribuita eccetera? Grazie.

Per quanto riguarda la prima domanda, si ritiene che con 35 anni di contributi, verosimilmente la pensione risulterà superiore a 1,2 volte l’assegno sociale (537,13 euro per il 2014). Ad ogni modo, qualora il trattamento pensionistico dovesse risultare inferiore, lo stesso potrà essere corrisposto. Infatti, il regime sperimentale previsto dall’articolo 1, comma 9, della legge 243/2004 prevede che l'“opzione” al contributivo riguardi esclusivamente le modalità di calcolo dell’assegno e non comporti l’estensione delle altre regole e limitazioni. In merito al secondo quesito, ai fini della valutazione della contribuzione per il perfezionamento dei 35 anni sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, nonché quelli volontari.

I contributivi figurativi sono utili con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione. Detta precisazione non vale per le iscritte alla Gestione dipendenti pubblici. Si precisa altresì che i contributi figurativi sono diversi e distinti da quelli derivanti da provvedimenti di riscatto.

I MIEI DIRITTI

Voglio sottoporvi il mio caso: lavoro in una multinazionale, che è in ristrutturazione; appartengo alle categorie protette (orfani del lavoro).

Vorrei sapere qual è la mia posizione e quali sono i miei diritti.

Per puntuali informazioni sugli orfani del lavoro va contattata la fondazione Amnil attraverso il telefono (06-54196334) oppure in internet (ufficiostampa#amnil.it).

Tra le agevolazioni, va segnalato l’articolo 18 della legge 68/99, il quale prevede che i datori di lavoro che occupano oltre 50 dipendenti hanno l'obbligo di assumere: vedove e orfani del lavoro, per servizio, di guerra e i profughi italiani, nella misura di un'unità nel caso d'aziende che occupano da 51 a 150 dipendenti e nella misura dell'1% per le restanti (percentuale che si aggiunge al 7% previsto per l'assunzione dei disabili).