Chiodi vince l’appello contro le cliniche

4 Marzo 2015

PESCARA. L’ex commissario della Sanità abruzzese Gianni Chiodi ha vinto in Consiglio di stato il ricorso contro le cliniche private Istituto Neurotraumatologico Ini di Roma, clinica Spatocco di...

PESCARA. L’ex commissario della Sanità abruzzese Gianni Chiodi ha vinto in Consiglio di stato il ricorso contro le cliniche private Istituto Neurotraumatologico Ini di Roma, clinica Spatocco di Pescara, Villa Serena di Città Sant’Angelo Villa Letizia di Preturo, Casa di cura Pierangeli di Pescara ottenendo la riforma del pronunciamento del Tar dell’Aquila che in cinque distinte sentenze aveva accolto i ricorsi delle cliniche contro i tetti di spesa del 2010. Il ricorso dei privati era nato perché nel 2012 il commissario Chiodi non aveva risposto alla loro richiesta di rideterminare «in aumento» i tetti di spesa già assegnati nel 2010 «tenuto conto delle maggiori prestazioni effettuate e della sottoutilizzazione del tetto complessivo annuo dovuto alle vicende del fallimento del gruppo Villa Pini.

Mentre il Tar aveva riconosciuto la funzione di supplenza delle cliniche private rispetto «ad altre strutture meno attive», il Consiglio di Stato ha dato ragione a Chiodi, secondo il quale i tetti massimi erano conseguenti al contenimento della spesa pubblica e alla razionalizzazione dei conti della sanità abruzzese, per cui ogni eventuale risparmio andava «destinato a diminuire il disavanzo» del settore. D’altronde i budget erano stati definiti e i contratti già stipulati, sottolinea il Consiglio di Stato nella sentenza depositata il 2 marzo scorso, dunque «le strutture non erano autorizzate, neanche in asserita funzione di supplenza comunque non consentita, a erogare prestazioni in eccedenza al budget assegnato a carico del Servizio sanitario nazionale». E comunque «la pretesa» delle cliniche «andava a incidere sostanzialmente sulla determinazione, già definitiva, del tetto massimo complessivo e dei tetti massimi individuali». Quanto al silenzio di Chiodi, chiedere è lecito, dice il Consiglio di Stato, ma «non può correlativamente configurarsi un obbligo dell’amministrazione» a rispondere «rimettendo in discussione» provvedimenti già presi. (a.d.f.)

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