Contributi ai piccoli comuni: bando a orologeria, una sentenza riabilita la graduatoria bocciata

Il Consiglio di Stato ribalta la tesi del Tar dell’Aquila e salva l’assegnazione di 8,2 milioni a 16 paesi abruzzesi. Sotto accusa le domande mandate con 2 secondi di anticipo: «Inaccettabili, sono fuori tempo». (Nella foto, l’avvocato Fausto Troilo)
CASOLI. Un secondo e poi un altro secondo ancora: in tutto sono appena due secondi che, però, possono tracciare una linea di separazione tra chi vince e chi perde, tra chi si prende i soldi e tra chi invece resta a mani vuote. Adesso, quei due secondi fanno la differenza anche in un bando pubblico: non può essere accolta una domanda mandata con due secondi di anticipo rispetto all’apertura del bando e allora finisce dritta nel cestino delle beffe; un’altra domanda, inviata soltanto due secondi più tardi, centra invece l’obiettivo e si porta a casa il montepremi da 500mila euro. Ci sono proprio questi due secondi al centro di uno scontro giudiziario (e anche politico): per il Tar dell’Aquila, quel tempo così piccolo aveva il potere di mandare a monte il click day dell’amministrazione Marsilio organizzato per assegnare 8,2 milioni di fondi pubblici a 16 paesi d’Abruzzo; invece, per il Consiglio di Stato, quei due secondi sono l’attesa necessaria per arrivare all’ora X che sblocca i pagamenti agli enti locali.
Una sentenza del Consiglio di Stato rimette in piedi la procedura bandita dal centrodestra di governo – secondo la regola del chi arriva prima si prende i soldi e scappa – che era stata bocciata dal Tar: la pronuncia dei giudici amministrativi di secondo grado cambia il quadro iniziale, quando il Tar aveva riscritto la mappa della spartizione dei contributi riammettendo i piccoli Comuni esclusi, colpevoli di aver mandato una pec troppo presto, appena due secondi. Il Tar aveva accolto il ricorso del Comune di Casoli, difeso dall’avvocato Manuel De Monte, e, a cascata, aveva messo fuori gioco altri paesi, come il Comune di Paglieta. Adesso, il Consiglio di Stato, adito proprio dal Comune di Paglieta tramite l’avvocato Fausto Troilo, dice che la Regione Abruzzo aveva proprio ragione a escludere quei Comuni perché non avrebbero rispettato – anche se per appena due secondi – i tempi fissati dal bando: la conseguenza della sentenza è che la prima graduatoria torna valida e l’amministrazione Marsilio, finita nel caos amministrativo, può riprendere fiato.
È tutta una questione di informatica: al bando a orologeria si partecipava candidando un progetto via pec. Per la prima volta, quel bando era stato pubblicato in gran segreto il 6 ottobre del 2025, alle ore 15.30: una volata per accedere ai finanziamenti, per un massimo di 500mila euro a Comune. Con pochi paesi premiati e una sfilza di beffati, era scoppiata la polemica – «Gestione clientelare delle risorse», aveva denunciato l’opposizione – fino all’annullamento del bando deciso dall’amministrazione Marsilio e alla sua riproposizione il successivo 15 ottobre, dalle 8.30. Proprio intorno a quest’orario, era andata in scena una ressa con tante domande racchiuse in un pugno di secondi.
Adesso, il Consiglio di Stato fissa un principio che è l’esatto contrario della tesi del Tar abruzzese: «La ricezione della pec al protocollo della Regione (ore 8.29.58) è avvenuta in un momento antecedente al ritorno al mittente (Comune di Casoli) della “ricevuta di avvenuta consegna”, che riporta le ore 8.30.00, come risulta dalla documentazione versata in atti, la cui veridicità non è stata contestata». Tradotto, significa che l’orario di riferimento deve essere quello in cui la pec arriva al server della Regione e non quello in cui la mail parte dal Comune oppure quando allo stesso Comune perviene la ricevuta di consegna avvenuta.
La sentenza dice: «La “ricevuta di avvenuta consegna”, considerata utile dalla sentenza impugnata ai fini dell’ammissibilità delle domande, pervenuta al Comune di Casoli alle ore 8.30.00, corrisponde, invece, ad un momento successivo, in cui torna al mittente la comunicazione che la pec è andata a buon fine». Tra le righe della sentenza c’è scritto che quel bando, contestato, in fondo è legittimo: «In nessuna parte dell’avviso pubblico è stabilito che dovesse essere preso in considerazione l’orario della ricevuta di consegna della pec che ritorna al mittente».
