Contributi e imprese, ecco come funziona il Durc on line

Il sistema permette di verificare in tempo reale la regolarità contributiva L'esito sostituisce a ogni effetto il Durc ovunque previsto: per incentivi o appalti
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line è il documento con il quale si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse edili, in modalità telematica e in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.
Sono abilitati a effettuare la verifica di regolarità: a) le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori e altri soggetti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti; b) la Società Organismi Attestazione (SOA), di attestazione e qualificazione delle aziende; c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; c) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari e i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; d) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse; e) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati utilizzando la Piattaforma elettronica di certificazione dei crediti.
Dal 1° luglio 2015, con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 la verifica della regolarità contributiva avviene con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale. L'esito positivo della verifica di regolarità genera il Durc online con validità di 120 giorni dalla richiesta. Se la procedura non fornisce in tempo reale un esito di regolarità, ciascuno degli enti provvede a trasmettere tramite PEC all'interessato o al soggetto da esso delegato l'invito a regolarizzare entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito medesimo.
La verifica è effettuata nei confronti dei soggetti ai quali è richiesto il possesso del Durc: a) datore di lavoro, con riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato e autonomo, compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all'iscrizione obbligatoria alla Gestione Separata; b) lavoratori autonomi.
Il Durc online può essere utilizzato, entro il periodo di validità, in tutti i procedimenti in cui sia richiesto ed è inibita, per tutto il medesimo periodo, la possibilità di attivare una nuova interrogazione per lo stesso codice fiscale.
Il Durc online è liberamente consultabile dal soggetto che lo ha richiesto e da chiunque vi abbia interesse.
DURC E DICHIARAZIONE
DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
Nell’ambito dell’elencazione tassativa dei requisiti di regolarità, si colloca la disciplina speciale che, in presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione, consente al contribuente di ottenere, rispetto ai predetti carichi, un esito di regolarità nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della dichiarazione di adesione e quella di scadenza della prima o unica rata, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dal richiamato.
L’intero procedimento di definizione agevolata si perfeziona esclusivamente con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale. Pertanto, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, tutti i Durc rilasciati in virtù del comma 1 dell’art. 54 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.
I documenti annullati sono pubblicati in apposita sezione del servizio Durc online allo scopo di rendere disponibili i medesimi ai richiedenti e a chiunque, avendone interesse, abbia consultato il servizio.
REQUISITI
Il nuovo sistema consente di effettuare la verifica in tempo reale tramite un'unica interrogazione negli archivi di INPS, INAIL e Casse edili indicando solo il codice fiscale del soggetto da verificare. Il Documento, generato in formato PDF non modificabile, ha i seguenti contenuti minimi: a) denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica; b) iscrizione a INPS, INAIL e Casse edili; c) dichiarazione di regolarità; d) numero identificativo, data di effettuazione della verifica e di scadenza di validità del Durc online.
La disponibilità dell'esito è comunicata all'indirizzo PEC registrato dal richiedente nel sistema nella fase di accesso al servizio Durc online.
Il Documento con esito di irregolarità, denominato "Verifica regolarità contributiva", è reso disponibile soltanto ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione prima della definizione dell'esito, che non può essere superiore a 30 giorni dalla prima richiesta. In tal caso, il documento indica gli importi a debito e le cause di irregolarità ai fini dell'obbligo dell'attivazione dell'intervento sostitutivo che ne ha esteso l’applicazione anche alle erogazioni pubbliche di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere da parte delle stazioni appaltanti e delle amministrazioni procedenti.
QUANDO FARE DOMANDA
L'esito della verifica di regolarità contributiva sostituisce a ogni effetto il Durc ovunque previsto: a) per erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (benefici e sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti); b) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia; c) per il rilascio dell' attestazione SOA.
COME FARE DOMANDA
Le pubbliche amministrazioni, le amministrazioni procedenti e concedenti e le SOA accedono al servizio con le credenziali/abilitazioni già rilasciate per l'applicativo Sportello Unico Previdenziale (utenti SA/AP e SOA) operante sul sistema dell'INAIL sia attraverso portale INPS che quello dell'INAIL. Per questi utenti le abilitazioni continuano a essere registrate tramite Sportello Unico Previdenziale.
L'impresa o il lavoratore autonomo accedono in relazione alla propria posizione contributiva, ovvero delegano l'adempimento a chiunque vi abbia interesse.
Le banche o gli intermediari finanziari accedono, previa delega del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati.
In caso di delega, occorre un apposito atto che deve essere comunicato dal delegante agli istituti e conservato dal soggetto delegato che effettua la verifica sotto la propria responsabilità.
L'accesso al Durc online, per tali utenti, avviene esclusivamente dal portale INPS tramite il servizio dedicato.
I consulenti del lavoro, i soggetti di cui all'articolo della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e gli altri soggetti abilitati da norme speciali allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale per conto dell'interessato possono effettuare la verifica di regolarità nel nuovo sistema per conto dei soggetti che hanno a essi delegati gli stessi adempimenti.
A cura di
Stefano Caranfa
Direzione regionale
INPS Abruzzo
Fabrizio Cantalini
Direzione provinciale
L’Aquila

