«Elezioni, ecco perché facciamo ricorso»

I rilievi del centrosinistra che rivuole i due seggi attribuiti al M5S: «I voti hanno tutti lo stesso valore»
PESCARA. In un sistema presidenziale a base proporzionale, come quello che regola attualmente le elezioni regionali in Abruzzo, i voti hanno tutti lo stesso valore. Per questo motivo «non appare possibile che gli eletti del candidato terzo classificato superino del 30% gli eletti del secondo classificato, pur avendo riportato oltre il 35% dei voti in meno. Altrimenti significa che i voti agli eletti del Movimento 5 Stelle valgono il doppio dei voti per il candidato Legnini».
È uno dei passaggi più significativi del ricorso al Tar contro la Regione Abruzzo, presentato da Luciano D’Amico, Pierpaolo Pietrucci, Donato Di Matteo, Franco Caramanico, attraverso l’avvocato Sergio Della Rocca, per chiedere l’annullamento del verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale regionale elettorale, costituito alla Corte di Appello dell’Aquila, con il quale il 23 febbraio sono stati attribuiti 7 seggi al Movimento Cinquestelle e cinque alla coalizione guidata da Giovanni Legnini, che ha riportato circa 70mila voti in più della lista grillina.
L’udienza è stata fissata per il 3 aprile, ma la discussione potrebbe slittare per motivi tecnici. Secondo i quattro ricorrenti la ripartizione dei seggi sarebbe viziata da una «evidente distorsione del principio di rappresentatività del voto e del criterio proporzionale. Segnatamente, sono stati attribuiti nella graduatoria dei quozienti al M5S le posizioni 3, 7, 11, 16, 20, 25 e 29», si legge nel ricorso, ma «tali ultimi due seggi (25 e 29), in realtà, dovevano essere attribuiti alla coalizione di liste collegate al candidato presidente Giovanni Legnini che ha riportato 183.580 voti, numero di gran lunga superiore ai 118.393 conseguiti dal Movimento 5 Stelle». Delle due l’una: o non è stata correttamente interpretata la legge elettorale del 2013 della Regione Abruzzo, oppure, l’articolo 17 della stessa norma deve essere dichiarato incostituzionale «per la distorsione del principio della eguaglianza del voto e, quindi, di quello della rappresentatività». Per questo motivo, sostengono i 4 candidati non eletti, «i quozienti elettorali 25 e 29 dovranno essere attribuiti alla coalizione di liste collegate alla carica di presidente della Regione Giovanni Legnini, assegnandoli ai candidati che hanno riportato i migliori resti». Alla base del ricorso vi è un unico motivo: «La violazione e falsa applicazione dell’articolo 17 (comma 5) della legge regionale numero 9 del 2013». Ma cosa va a normare questo famoso comma 5 dell’articolo 17? La differenza corre davvero sul filo di lama. «Secondo l’Ufficio Centrale Regionale Elettorale», si legge nel ricorso, «l’espressione gruppo di liste, utilizzata con riferimento alle liste collegate al candidato presidente non eletto, non può essere interpretata come sinonimo di coalizione, atteso che tale espressione viene utilizzata per indicare le liste aventi il medesimo contrassegno che compongono la coalizione di maggioranza». Un’interpretazione che i ricorrenti contestano, chiedendo, dunque, di annullare la ripartizione dei seggi e restituire alla coalizione guidata da Legnini due posti da consigliere. Oppure, in subordine, di sollevare la questione di legittimità costituzionale di quell’articolo 17. In pratica, secondo i quattro esclusi, il risultato «derivante dall’applicazione che gli Uffici elettorali hanno fatto della Legge Regionale n. 9/2013, evidenzia profili di palese irrazionalità, producendo una sorta di rovesciamento del voto espresso dagli elettori. Sono certamente ammessi meccanismi e istituti che possono determinare effetti correttivi sull’attribuzione dei seggi, sia in entrata (pensiamo alle soglie di sbarramento), sia in uscita (premio di maggioranza), ma solo nella misura in cui questi correttivi siano necessari e adeguati per favorire la realizzazione di altri interessi costituzionalmente garantiti, come ad esempio la stabilità delle maggioranze di governo e degli esecutivi». Di fronte a un risultato elettorale «così incomprensibile e contraddittorio», dicono i ricorrenti, l’alternativa appare secca: «o è stata interpretata male la normativa di riferimento, oppure è proprio questa a presentare elementi di irrazionalità da far dubitare della sua legittimità costituzionale». (a.bag.)

