Figli studenti e pensione di reversibilità

L’assegno è riconosciuto anche se il decesso del genitore avviene tra due cicli di istruzione
PESCARA. L’Inps ha chiarito con un il Messaggio 2758 la normativa sulla corresponsione della reversibilità ai figli superstiti o equiparati, anche durante il periodo di “vacatio studii” o di svolgimento di attività lavorativa. Come si sa hanno diritto alla pensione fino al compimento del 21° anno di età, in caso di frequenza di scuola media o professionale, o fino al compimento del 26° anno di età, in caso di frequenza di università. Se la morte del pensionato avviene durante il periodo compreso tra due differenti ordini di studio, tra la fine del liceo e l’inizio dell’università o tra la fine del primo triennio universitario e il successivo biennio, lo studente conserva lo status soggettivo di studente e il diritto a percepire la quota di pensione ai superstiti riconosciuta in suo favore, «a condizione che l'iscrizione al corso di studi successivo avvenga senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista dal piano di studi di nuova iscrizione. Diversamente, in caso di morte del dante causa nel periodo compreso tra cicli di studio diversi da quelli sopra indicati il figlio superstite o equiparato non ha diritto alla pensione ai superstiti».
Inoltre hanno diritto alla pensione anche i figli superstiti che lavorano, purché la retribuzione annua sia inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria, maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.
Per il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, il figlio o equiparato ha l’onere di dichiarare, al momento della domanda, anche in via presuntiva, il reddito lordo da lavoro percepito nell’anno in cui è avvenuto il decesso del genitore, nonché il relativo periodo di percezione. Ogni relativa variazione deve essere comunicata all’Inps. In caso di superamento del limite reddituale, successivamente alla liquidazione della prestazione ai superstiti, l’Inps procederà alla revoca del trattamento pensionistico e al recupero delle somme indebitamente corrisposte. Se invece, il reddito dovesse risultare inferiore a quello comunicato in via presuntiva, l’Istituto procederà al riconoscimento del diritto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data dell’evento e al pagamento dei relativi arretrati.

