I giudici: i piccoli ospedali vanno ridotti

Il Tar dà ragione a Paolucci : «Rispettata la legge». La sentenza sul caso San Massimo di Penne diventa un precedente
PESCARA . «Il presidio ospedaliero San Massimo di Penne non possedeva i requisiti per poter mantenere la sede di pronto soccorso, che era prevista per le strutture con un numero di accessi annuo superiore a 20mila unità, con un bacino di utenza compreso tra 80mila e 150mila abitanti, e con un tempo di percorrenza maggiore di un’ora dal centro abitato al Dea di riferimento».
È questo uno dei passaggi chiave della sentenza con la quale il Tar di Pescara ha respinto il ricorso promosso dai Comuni di Elice, Collecorvino, Civitella Casanova, Villa Celiera, e Picciano, contro il declassamento del San Massimo, passato da ospedale di base a presidio di zona disagiata. Una sentenza che merita un approfondimento, poiché costituisce un precedente per tutti gli altri piccoli presidi.
L’ospedale, come si legge in atti, nel 2014 ha registrato un numero di accessi pari a 14.415, rispetto a un bacino di utenza di circa 42mila abitanti residenti in 14 Comuni. Numeri, scrivono i giudici (presidente Alberto Tramaglini, relatore Renata Emma Ianigro), che non sono sufficienti a giustificare l’esistenza di un pronto soccorso in base ai parametri previsti dalla legge Lorenzin. Secondo i giudici, «emerge evidentemente che il commissario ad acta ha agito nel rispetto della normativa nazionale vigente». I ricorrenti, tra l’altro, avevano posto il caso delle cosiddette patologie “tempo dipendenti”, in poche parole, infarto e ictus, per le quali è necessario intervenire il più velocemente possibile. «Per i cittadini residenti nei Comuni ricorrenti», si legge sempre in atti, «è sostanzialmente impossibile il rispetto delle tempistiche individuate dal piano di riorganizzazione poiché tra le postazioni territoriali del 118 è prevista una sola ambulanza a Penne, che richiede un percorso di 28 minuti da Elice, 37-46 minuti da Villa Celiera, 38-47 minuti da Civitella Casanova, 28-33 minuti da Collecorvino, 23 minuti da Picciano e 89 minuti da Pescara, con la conseguenza che tutti i cittadini colpiti da infarto miocardico dovranno attendere almeno 30 minuti per il primo soccorso e 60 minuti per raggiungere un presidio ospedaliero attrezzato per ricevere le cure adeguate, e quindi ben oltre i 15 minuti prescritti dalle linee guida».
Secondo il decreto Lorenzin, che come hanno sottolineato i giudici, non risulta essere stato impugnato, «per le emergenze cardiologiche il modello è quello di una rete di intervento territoriale imperniato sul servizio di emergenza del 118, cui si affianca una rete interospedaliera coordinata, di tipo hub e spoke, ovvero un’unità di emodinamica per bacino di utenza di 300-600mila abitanti». Tra l’altro, lo stesso decreto «stabilisce che la rete dell’emergenza-urgenza non si incentra solo sui presidi ospedalieri, ma è articolata attraverso un sistema integrato che si avvale delle centrali operative del 188, della rete territoriale di soccorso e della rete ospedaliera». Ed è sulla base di questi parametri oggettivi fissati nel decreto 70 che l’ospedale di Penne non poteva mantenere il pronto soccorso, per il commissario prima e i giudici poi. «Ferma restando la connotazione di sede ospedaliera disagiata», si legge ancora nella sentenza, «le valutazioni di carattere discrezionale operate dalla Regione risultano rapportate alle specifiche esigenze del territorio nel rispetto dei parametri oggettivi indicati nel decreto ministeriale. In assenza di gravame proposto avverso il decreto. Pertanto, non possono trovare ingresso nel presente giudizio i diversi parametri invocati nel ricorso, poiché ciò equivarrebbe a introdurre dei criteri additivi non previsti né contemplati».
I giudici hanno anche ricordato che «il principio della programmazione è diretto a realizzare un contenimento della spesa pubblica. Le Regioni, e quindi il commissario, nell’esercitare questa potestà programmatoria godono di un ampio potere discrezionale che deve bilanciare interessi diversi, e cioè il contenimento della spesa e la pretesa degli assistiti a prestazioni sanitarie adeguate».

