Il Bitcoin, la moneta virtuale con cui si acquista ogni cosa

L’invenzione di Nakamoto divide i risparmiatori tra scettici ed entusiasti Ecco come funziona e quali sono i limiti dal punto di vista giuridico e fiscale
Il Bitcoin è un sistema di pagamento mondiale, di tipo virtuale, creato nel 2009 da un inventore noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto.
Dagli esperti di finanza il Bitcoin non viene classificato come una moneta, ma come un mezzo di scambio altamente volatile, il cui valore è determinato unicamente dalla leva della domanda e dell’offerta.
Pur trattandosi di una “moneta” di tipo virtuale, i Bitcoin possono essere utilizzati per acquistare qualsivoglia bene reale, dai software alle automobili e, non essendo emessi da una Banca o da un'autorità centrale, chi se ne serve può farlo direttamente e in qualsiasi paese del mondo, senza bisogno di intermediazione alcuna.
La sua diffusione negli ultimi tempi è stata rapida e ad oggi il suo trend di crescita sembra essere davvero favorevole. Ed invero, il Bitcoin è considerato la criptovaluta più trattata al mondo: basti pensare che lo scorso 11 dicembre ha toccato i suoi massimi storici, raggiungendo la valuta record di oltre 16mila dollari. Per questo motivo tutti ne parlano. C’è chi si schiera a favore e chi si professa contrario. Una cosa è certa: sono davvero in pochi a conoscere nel dettaglio i meccanismi che ruotano attorno a questo mezzo di scambio che, come vedremo, presenta diverse problematiche dal punto di vista giuridico, soprattutto per quel che riguarda il profilo fiscale.
Prima di entrare nel merito degli aspetti giuridici, è opportuno soffermarsi preliminarmente sul meccanismo di funzionamento dei Bitcoin. La creazione e lo scambio di Bitcoin avviene secondo il protocollo peer-to-peer (p2p) basato cioè su una rete informatica paritaria, dove ogni computer è allo stesso tempo server e client. Cardine del sistema è il trasferimento di valuta tra i conti pubblici, detti wallet (portafogli), degli utenti. All'interno del wallet di ogni utente c'è infatti una coppia di chiavi crittografiche: la chiave pubblica, cioè l'indirizzo che fa da punto di invio o ricezione dei pagamenti, e la chiave privata che serve per apporre la firma digitale e autorizzare le transazioni.
I Bitcoin all'interno di un wallet possono essere spesi solo da chi ne possiede la relativa chiave privata. Se questa viene smarrita, i Bitcoin associati non potranno più essere spesi e il relativo importo diverrà indisponibile. Per quel che riguarda gli scambi in senso stretto, quando un "utente A" trasferisce criptovaluta ad un "utente B", attraverso una connessione diretta da computer a computer (il peer-to-peer), aggiunge alle proprie monete la chiave pubblica di B (cioè l'indirizzo del destinatario, il suo "IBAN") e autorizza la transazione firmandola con la propria chiave privata (la propria "firma").
La transazione viene inviata sulla rete peer-to-peer, dove viene controllata e registrata da tutti i nodi che partecipano alla rete. In merito va evidenziato che per i computer connessi alla rete della moneta virtuale registrano ogni generazione di nuovi Bitcoin e ogni passaggio di proprietà di un Bitcoin su una blockchain (catena di blocchi), ossia un registro pubblico, condiviso tra tutti gli utenti della rete, che verifica e autentica quanti sono i Bitcoin e a chi appartengono.
In altre parole, ogni volta che un Bitcoin passa di mano, questo trasferimento viene registrato sulla blockchain in un nuovo “blocco” di dati crittografato, che si aggiunge ai blocchi in cui sono incluse le operazioni precedenti e alle quali si lega indissolubilmente.
La verifica della validità dei blocchi della blockchain viene effettuata dai c.d. “miners” (minatori), così chiamati perché estraggono i dati dai blocchi attraverso la risoluzione di calcoli matematici estremamente complessi.
Ciò chiarito, il fenomeno Bitcoin presenta degli aspetti problematici dal punto di vista giuridico e fiscale. Sotto il primo aspetto va chiarito sin da subito che non esiste nel nostro Paese alcuna normativa inerente i Bitcoin, né nello specifico, né nel concetto di criptomoneta. Ed invero, i tentativi di trovare un inquadramento giuridico del fenomeno nel nostro ordinamento, non si sono rivelati soddisfacenti, nonostante gli sforzi profusi in tal senso.
Quanto alla sua classificazione dal punto di vista giuridico, il Bitcoin non può essere considerato un mezzo di pagamento assimilabile ad una moneta avente corso legale. Gli studiosi esperti di finanza la definiscono una criptovaluta, ossia una valuta paritaria, decentralizzata e digitale, la cui implementazione si basa sui principi della crittografia per convalidare le transazioni e la generazione di moneta in sé. Per quanto riguarda il profilo fiscale, ci si chiede se l’accettazione di Bitcoin possa o meno considerarsi un fenomeno fiscalmente rilevante.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha tentato di fornire una spiegazione con la risoluzione n. 72/2016, dove, in sede di risposta ad un interpello di un contribuente relativo alle operazioni di acquisto/vendita di Bitcoin, richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE (C–264/14), ha chiarito che sotto il profilo delle imposte indirette le operazioni in valuta virtuale sono esenti da IVA, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 3, del D.P.R n. 633/1972.
Per quel che riguarda la tassazione diretta, invece, l’Agenzia ha ritenuto che la società che pone in essere un’attività di intermediazione nell’acquisto e vendita di Bitcoin deve assoggettare ad imposizione i componenti di reddito derivanti dalla stessa, al netto dei relativi costi inerenti.
A ciò si aggiunga che i Bitcoin che a fine esercizio sono nella disponibilità (a titolo di proprietà) della società devono essere valutati secondo il cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio.
Il documento di prassi evidenzia inoltre che per i clienti di tali società, persone fisiche che detengono i Bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, le operazioni a pronti (acquisti e vendite) non generano redditi imponibili poiché non si rinviene la finalità speculativa.
Da ultimo, va segnalato che di recente l’Agenzia dell’Entrate con una risposta, non pubblica, ad un interpello, ha stabilito che il Bitcoin e più in generale tutte le criptovalute, vanno monitorati nel quadro RW del modello Redditi PF 2018 se sono detenuti al di fuori del circuito degli intermediari residenti.
In pratica l’Amministrazione Finanziaria ha affermato che anche le monete virtuali ricadono nell'obbligo di essere inserite nella dichiarazione dei redditi secondo le disposizioni della risoluzione n. 72/E/2016, con la quale le valute virtuali sono state assimilate a quelle estere. Quindi, se un contribuente ha detenuto criptovalute nel corso dell'anno 2017, dovrà compilare il quadro RW della dichiarazioni dei redditi 2018.
Nello stesso documento sono anche presenti importanti precisazioni sui profili IRPEF e IVAFE: ai fini IRPEF l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che le valute virtuali, se sono detenute al di fuori del regime di impresa, generano un reddito diverso tassabile secondo i principi che regolano le operazioni aventi a oggetto valute tradizionali.
Rientra in questo ambito la conversione di Bitcoin con altra valuta virtuale realizzata per effetto di una cessione a termine oppure a pronti se la giacenza media dell'insieme dei "wallet" detenuti dal contribuente, ha superato il controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi. Ai fini IVAFE, invece, le criptovalute non sono soggette a tassazione in quanto l’imposta si applica esclusivamente ai depositi e ai conti correnti di natura bancaria.
* Avvocato tributarista, titolare dello Studio Legale Tributario Torcello in Montesilvano

