il TAX DAY

LIVORNO. Appuntamento alla cassa per i cittadini che possiedono un immobile diverso dalla prima casa. Entro venerdì prossimo va versato il saldo di Imu e Tasi. I contribuenti non dovrebbero avere...

PESCARA. Appuntamento alla cassa per i cittadini che possiedono un immobile diverso dalla prima casa. Entro venerdì prossimo va versato il saldo di Imu e Tasi. I contribuenti non dovrebbero avere brutte sorprese: i Comuni non possono aumentare le aliquote se non in caso di dissesto finanziario. Tuttavia sarà una stangata per 25 milioni di italiani. Un rapporto della Uil calcola che il conto del saldo, dopo l'abolizione della Tasi sull'abitazione principale, sarà quest'anno di 10,1 miliardi di euro (20,2 miliardi in totale) e il costo medio complessivo dell'Imu/Tasi su una seconda casa sarà di 1.070 euro medi (535 euro da versare per il saldo), con punte di oltre 2 mila euro nelle grandi città.

C’è inoltre l'aggravante dell’incertezza che pesa sulle aliquote. In linea di massima (ma lo spieghiamo meglio accanto) valgono le aliquote 2016 deliberate entro il 30 aprile e pubblicate sul sito del ministero delle finanze entro il 28 ottobre. In mancanza di atti deliberati quest'anno, valgono le aliquote del 2015. «Il consiglio migliore, tuttavia, è quello di verificare le aliquote comunali» afferma Giorgio Spaziani Testa di Confedilizia. Quest'anno, poi, bisogna tener conto della riduzione del 50% di Imu e Tasi per gli immobili concessi in comodato ai figli (o ai genitori) e dello sconto del 25% per le seconde case date in affitto con canone concordato.

Prima casa e terreni agricoli. Le prime case da quest'anno non pagano nè Imu nè Tasi. Lo stesso vale per i terreni agricoli. Non pagano poi le pertinenze dell'abitazione principale (una per categoria catastale). Ma attenzione: le case e ville di lusso (A/1, A/8 e A/9) continuano a dover pagare l'imposta e inoltre per i cittadini residenti all'estero e iscritti all'Aire l'esenzione vale per una sola unità immobiliare.

Seconde case. Dovrebbero essere poche le variazioni di aliquote introdotte quest'anno. Molti comuni le hanno confermate, anche perché non possono essere aumentate (se non per i Comuni che hanno dichiarato dissesto). In questo caso il calcolo è semplice: a giugno si è pagata metà dell'imposta del 2015, ora va versata l'altra metà. Il suggerimento è verificare le delibere sul sito delle Finanze (www.Finanze.it) che è l'unico a far fede.

Affitti concordati. Per le seconde case in affitto c'è una novità. Gli immobili affittati con canone concordato hanno uno sconto del 25% sull'imposta dovuta: poteva essere applicato già nell’acconto pagato a giugno ma, se così non è stato, la riduzione va applicata alleggerendo il saldo. Le tipologie di affitto con lo sconto sono: i contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 di rinnovo; i contratti per studenti universitari oltre i 6 mesi; i contratti transitori (da 1 a 18 mesi), se stipulati nei Comuni nei quali il canone deve essere stabilito dalle parti applicando gli Accordi territoriali.

Per la Tasi, poi, l'imposta dovuta va divisa tra inquilino e proprietario. Ma se l'inquilino abita nell'immobile e questo non è di lusso non deve pagare: gode di un'esenzione prima casa. La quota che spetta a ciascuno è indicata nelle delibere comunali. Senza indicazioni ufficiali l'affittuario paga il 10% e il resto il possessore.

Comodato ai figli. E’ stato introdotto uno sconto del 50% per le case date in comodato a genitori o figli che le adibiscono ad abitazione principale. Però ci sono dei paletti: il contratto deve essere registrato, il proprietario che da in comodato l'immobile ne può possedere solo uno e risiedere o dimorare abitualmente nel comune nel quale è l'immobile dato al figlio. La riduzione si applica anche se, oltre all'immobile concesso a figli o genitori, il proprietario possiede anche un altro immobile nello stesso comune, adibito ad abitazione principale.

Il calcolo del saldo. Il meccanismo migliore è quello di calcolare l'importo dovuto per l'intero anno (aliquote più eventuali sconti) in base alle delibere valide per il 2016 e poi sottrarre agli importi quanto pagato a giugno. Il codice tributo per le seconde case (il caso più frequente) è il 3918 per l'Imu e il 3961 per la Tasi. Molti sono i siti che agevolano nei calcoli, tra questi "www.Amministrazionicomunali.it" che però non calcola lo sconto per gli immobili con affitti concordati o dati in comodato ai figli.

Alessandro Bonetti