L’Aquila, le regole per chi compra casa

12 Giugno 2014

Esenzione “da ogni tributo” anche per gli atti di acquisto di immobili sostitutivi dell’abitazione principale distrutta dal sisma del 2009, stipulati in data successiva al 1° gennaio 2014. Questo in...

Esenzione “da ogni tributo” anche per gli atti di acquisto di immobili sostitutivi dell’abitazione principale distrutta dal sisma del 2009, stipulati in data successiva al 1° gennaio 2014. Questo in applicazione del D.L. n. 39/2009.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 61/E/2014.Tra gli interventi previsti dal D.L. n. 39/2009 a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto del 6 aprile 2009, rientra anche l’esenzione da ogni tributo e diritto (ad eccezione dell’IVA) per l’acquisto di nuove abitazioni. Per effetto del successivo D.Lgs. n. 23/2011, a partire dal 1° gennaio 2014, sono state soppresse tutte le agevolazioni relative all’imposta di registro per gli atti traslativi di immobili. Con la risoluzione n. 61/E, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale resta valida anche dopo il 1° gennaio 2014.