L’Aquila, le regole per chi compra casa
Esenzione “da ogni tributo” anche per gli atti di acquisto di immobili sostitutivi dell’abitazione principale distrutta dal sisma del 2009, stipulati in data successiva al 1° gennaio 2014. Questo in...
Esenzione “da ogni tributo” anche per gli atti di acquisto di immobili sostitutivi dell’abitazione principale distrutta dal sisma del 2009, stipulati in data successiva al 1° gennaio 2014. Questo in applicazione del D.L. n. 39/2009.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 61/E/2014.Tra gli interventi previsti dal D.L. n. 39/2009 a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto del 6 aprile 2009, rientra anche l’esenzione da ogni tributo e diritto (ad eccezione dell’IVA) per l’acquisto di nuove abitazioni. Per effetto del successivo D.Lgs. n. 23/2011, a partire dal 1° gennaio 2014, sono state soppresse tutte le agevolazioni relative all’imposta di registro per gli atti traslativi di immobili. Con la risoluzione n. 61/E, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale resta valida anche dopo il 1° gennaio 2014.

