Legge per la crescita, no della Consulta

Per la Corte Costituzionale contiene articoli che non facilitano l’iter e aggravano gli oneri a carico di cittadini e imprese
PESCARA . Aveva l’obiettivo di promuovere la crescita, la competitività e la capacità di innovazione del sistema produttivo abruzzese. Undici articoli, nella legge regionale 51 del 2017, per favorire «il rilancio produttivo a partire dai settori strategici, contrastando la delocalizzazione anche attraverso azioni di fiscalità di vantaggio e altri opportuni interventi atti ad agevolare le imprese, in particolare quelle che si impegnano a mantenere in Abruzzo la loro presenza, salvaguardando l’occupazione e il lavoro».
La Corte Costituzionale, però, ha “bocciato” diversi articoli di quella legge, che attraverso una Curc (Comunicazione unica regionale), superava e “aggravava” la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), vale a dire la dichiarazione che permette alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva.
Ad avanzare il ricorso di legittimità costituzionale è stata la presidenza del Consiglio dei Ministri, che attraverso l’avvocatura dello Stato ha contestato «la scelta del legislatore abruzzese di sostituire i procedimenti amministrativi relativi all’avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l’installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche con una comunicazione unica regionale (Cur) resa allo sportello unico delle attività produttive (Suap)».
Una materia, questa, hanno ribadito i giudici della Consulta, già normata da leggi statali che discendono a loro volta da normativa europea, che non può essere superata da provvedimenti di rango regionale, tanto più se questi vanno ad appesantire gli oneri a carico di cittadini e imprese. In particolare, gli articoli contestati introdurrebbero «adempimenti e oneri aggiuntivi non giustificati, e quindi aggraverebbero il procedimento».
Una tesi condivisa dalla Corte Costituzionale, secondo la quale la legge regionale in questione «non realizza un’evidente semplificazione del procedimento, finendo anzi per tradursi in un’inutile complicazione per gli operatori economici che, di volta in volta, dovranno preventivamente stabilire se, ed eventualmente in che misura, essi sono tenuti alla Cur o alle diverse forme di comunicazione previste dalla normativa statale. In altre parole, l’intervento del legislatore abruzzese, lungi dal perseguire l’obiettivo dichiarato di realizzare una forma di semplificazione, comporta un aggravamento degli oneri cui sono tenuti i legali rappresentanti di un’impresa o i titolari di un’attività economica».
La sentenza è molto articolata, perché a passare al vaglio del giudice delle leggi sono stati molti articoli e diversi commi della legge abruzzese.
La sintesi, come ricorda Palazzo della Consulta, è che al legislatore regionale è precluso «introdurre un modello procedimentale completamente nuovo e incompatibile con quello definito a livello statale», perché un intervento di questo tipo, che tra l’altro si propone come obiettivo dichiarato quello della semplificazione, «finirebbe per complicare le attività connesse allo svolgimento di un’impresa, imponendo ai suoi destinatari l’onere aggiuntivo della non facile individuazione della normativa in concreto applicabile».
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