Pasta, il Tar conferma gli obblighi delle indicazioni sull'etichetta
Respinti i ricorsi di 26 pastifici italiani, tra cui l'abruzzese De Cecco di Fara San Martino
ROMA. Nessuna illegittimità nel decreto con il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico a metà 2017 hanno imposto ai produttori di pasta l'obbligo di indicare in etichetta il Paese di coltivazione del grano e il Paese di molitura.
L'ha deciso il Tar del Lazio con due sentenze con le quali hanno respinto altrettanti ricorsi proposti dalle aziende F.lli De Cecco di Filippo Fara San Martino, Barilla G. e R. Fratelli, De Matteis Agroalimentare, La Molisana, F. Divella, Rummo, Pastificio Lucio Garofalo, Pastificio Battagello, Pasta Berruto, Colussi, Pastificio Rigo, Pasta Zara, Pastificio Felicetti, Pastificio Granarolo (il primo) nonché Molitoria Umbra, Semoliere Giuseppe Sacco & Figli, Molino Grassi, Molino Casillo, Candeal Commercio, Deis De Sortis Industrie Semoliere, Industria Molitoria Mininni, Moderne Semolerie Italiane, Industria Agroalimentare De Vita, Grandi Molini Italiani, Semolificio Loiudice e Molino S. Paolo di Paolo Gallo & C..