il ricorso

Petrolio in Adriatico: «Le piattaforme devono pagare l’Ici»

Pineto vince il ricorso-pilota in Cassazione: l’Eni ci deve 33 milioni di arretrati. L’azienda: è escluso dalla legge di stabilità

ROMA. Le piattaforme petrolifere devono pagare l'Ici. Lo ha stabilito la Cassazione accogliendo un ricorso del Comune di Pineto contro le sentenze delle commissioni tributarie di merito che avevano “esentato” l'Eni dal pagamento del tributo relativo a quattro piattaforme per l'estrazione di idrocarburi al largo della costa teramana

Sia la Commissione provinciale di Teramo, in primo grado, che la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo in secondo grado, nel 2009, erano state del parere che siccome si trattava di piattaforme non iscritte al catasto e correlate a una centrale di smistamento posta sulla terra ferma, non sussisteva il «potere impositivo del Comune sul mare territoriale» e le piattaforme dovevano essere considerate «intassabili» in quanto non iscritte al catasto e ricadenti nella categoria “È” dei beni esentati dall'Ici.

La Suprema Corte non ha condiviso questo punto di vista. «Le piattaforme petrolifere», affermano gli “ermellini” nel verdetto 3618 della Sezione tributaria e riportato dall’Ansa, «sono soggette ad Ici e sono classificabili nella categoria D/7, stante la riconducibilità delle stesse al concetto di immobile ai fini civili e fiscali, alla loro suscettibilità di accatastamento ed a produrre un reddito proprio in quanto la redditività deve essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriale-industriale e non alla diretta produzione di un reddito da parte della struttura».

Inoltre, la Cassazione sottolinea che «in mancanza di rendita catastale, la base imponibile delle piattaforme, classificabili nella categoria D/7, è costituita dal valore di bilancio, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 6 del d.legge 11 luglio 1992, n. 33, cioè in base al valore costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili». Il ricorso incidentale dell'Eni, che si opponeva al reclamo dell'amministrazione comunale di Pineto è stato rigettato. Ora una nuova sezione della Commissione tributaria regionale dell' Abruzzo dovrà fare marcia indietro sull'esenzione. Ora una nuova sezione della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo dovrà fare marcia indietro sull'esenzione.

Dal 1993 al 1998 il Comune di Pineto, guidato da Serenella Lemmi, aveva mandato all'Eni avvisi di accertamento del valore di quasi 14 milioni di euro a titolo di maggior imposta, di poco più di 14milioni a titolo di sanzioni per omesso versamento di omessa dichiarazione, e poco meno di 5 milioni di euro per interessi.

In serata è arrivato il commento di Eni: «La sentenza della Corte di Cassazione interviene dopo che la legge di stabilità 2016 con la norma sui c.d. imbullonati ha escluso gli impianti, fra i quali rientrano ovviamente anche le piattaforme petrolifere, dal pagamento di ici/imu. Questo intervento normativo, sollecitato da tutte le imprese d’Italia, che sostanzialmente azzera dal 2016 gli effetti della pronuncia della Cassazione sulle piattaforme, è altresì la dimostrazione della grande irrazionalità di applicare agli impianti produttivi le imposte concepite per i plusvalori immobiliari e per il finanziamento dei servizi locali».