Rigopiano, la procura generale fa ricorso contro le assoluzioni

Il procuratore Sottani si sofferma sulle posizioni dell’ex sindaco Lacchetta e del tecnico Colangeli.
L’appello in Cassazione: «Il primo cittadino doveva obbligare ad allontanarsi dalla zona di pericolo»
PESCARA
Anche la procura generale di Perugia deposita il suo ricorso alla Corte di Cassazione contro la sentenza bis emessa dalla Corte d’Appello di Perugia (cui era stato rinviato il processo dopo il primo ricorso in Cassazione) sulla tragedia di Rigopiano, che il 18 gennaio del 2017 costò la vita a 29 persone per il crollo dell’hotel di lusso, a Farindola.
Una ventina di pagine nelle quali la procura generale si sofferma in particolare sulle posizioni dell’ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, e del tecnico dello stesso ente, Enrico Colangeli, entrambi assolti, oltre a chiedere di rivedere la prescrizione per il dirigente dell’epoca della Provincia, Paolo D’Incecco, e del funzionario Mauro Di Blasio, che ne avevano beneficiato. A Perugia vennero condannati a due anni di reclusione ciascuno, per disastro colposo, soltanto tre dei sei dirigenti regionali chiamati in causa: Pierluigi Caputi, Carlo Visca e Vincenzo Antenucci (da poco scomparso).
Il procuratore generale Sergio Sottani, per quanto riguarda proprio il “blocco Regione” (come lui stesso indica i regionali chiamati in causa dall’ultima sentenza della Cassazione in relazione alla mancata realizzazione della carta valanghe che avrebbe potuto evitare la tragedia), così scrive: «Per quanto concerne le posizioni di Emidio Primavera e Carlo Giovani, questo procuratore generale condivide la decisione della Corte di confermare nei loro confronti le assoluzioni, così come già disposto con la sentenza di primo grado e confermato nel secondo giudizio di merito». Per Sabatino Belmaggio, altro dirigente regionale, era stata la stessa accusa a chiedere l’assoluzione. E allora la procura generale reclama soltanto la condanna per Caputi e Visca, in relazione alla stessa prescrizione che ha riguardato i due provinciali, e cioè per il reato di lesioni colpose plurime che secondo Sottani resterebbero ancora in vita in base al raddoppio della prescrizione: motivazione che, secondo la Cassazione e la Corte perugina, non esiste in quanto relativa soltanto alle lesioni aggravate, reato non contestato in questi termini.
Ampio spazio viene invece dedicato a Lacchetta e Colangeli. Nel ricorso si evidenzia «la specifica posizione di garanzia del sindaco e dell’imminenza della valanga dalle conseguenze disastrose. Nel caso in esame la Suprema Corte ha osservato come l’articolo 15 della legge regionale 47 del 1992 (quella sulla carta valanghe, ndr), nella sua formulazione elastica, implica una contestualizzazione fattuale con giudizio di prevedibilità dell’evento e quindi con accertamenti della colpa generica. Preso atto del ruolo cardine della Clpv nella gestione del rischio valanghe e del tempo stimato per la sua redazione, questo procuratore ritiene che la penale responsabilità del sindaco Lacchetta, in veste di garante della pubblica incolumità, discenda dalla violazione dei canoni di prudenza e imperizia, dalla violazione dell’articolo 15 della menzionata legge (avente una specifica ratio), dalla violazione della posizione di garanzia e dal non aver convocato la Commissione Locale Valanghe». Quindi il sindaco, secondo l’accusa, quale «soggetto agente, è tenuto ad adottare le idonee precauzioni». «Il nodo cruciale della questione», aggiunge il procuratore Sottani, «risiede proprio nel dovere del sindaco di adottare tali ordinanze anche in totale assenza della Clpv». Stesse considerazioni valgono per il tecnico Colangeli che, «unitamente a Lacchetta, dal 2010 hanno totalmente omesso l’aggiornamento del Piano Comunale di Emergenza»; «Colangeli poteva e doveva sollecitare Lacchetta nell’aggiornamento del Piano in riferimento al rischio valanghivo dopo l’emanazione delle linee guida con decreto della giunta regionale n. 19 del 2015».
L’accusa evidenzia anche una contestazione in più a carico di Lacchetta, che la sera prima della tragedia fece salire altri ospiti all’hotel: «Il sindaco, quale responsabile della Protezione civile di prossimità, non deve semplicemente offrire la possibilità ai cittadini di scampare il pericolo, ma li deve obbligare ad allontanarsi dalla zona di pericolo». Con il deposito di quest’ultimo ricorso, adesso la Corte di Cassazione dovrà fissare una data per la discussione che, con molta probabilità, non arriverà prima dei prossimi mesi di marzo o aprile.

