Riscossione imposte e tributi Più tutele per i contribuenti

Esecuzione esattoriale: la Corte Costituzionale boccia le limitazioni all’opposizione Previste maggiori garanzie contro gli atti di espropriazione forzata tributaria
Con la rilevante sentenza n. 114 del 31 maggio scorso, la Consulta ha ampliato la possibilità per i contribuenti di far valere le proprie ragioni innanzi al Tribunale nella delicata fase dell’opposizione alla cd. “esecuzione esattoriale”.
La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, c. 1, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nell’espropriazione forzata tributaria, siano ammesse le opposizioni ordinariamente regolate dall’art. 615 c.p.c.
E’ opportuno rammentare che l’art. 57 di cui si scrive disciplina l’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi nel regime della riscossione delle imposte sul reddito, prevedendo espressamente che: “Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”.
La norma in oggetto, dunque, ammette solo le opposizioni che attengono alla pignorabilità dei beni, escludendo tutte le altre. Tale disciplina “restrittiva” trova applicazione solo per le entrate tributarie per le quali la tutela giudiziaria è affidata alle Commissioni Tributarie, non applicandosi invece alle altre tipologie di crediti (quali contributi previdenziali ed assistenziali, o entrate non tributarie degli enti locali).
Sintetizzando, si può dire che il Legislatore, quando si tratta di materia tributaria, tende a restringere fortemente la possibilità per il contribuente di opporsi in sede giudiziale.
E’ evidente come una tale preclusione comporti, inevitabilmente, un enorme vuoto di tutela per il contribuente che si trovi, suo malgrado, a subire un’esecuzione forzata ritenuta illegittima.
Nel caso esaminato dalla Corte Costituzionale che ci interessa, una società assoggettata ad esecuzione esattoriale aveva contestato, con atto di opposizione all’esecuzione indirizzato al Tribunale, il diritto di Equitalia di procedere ad espropriazione forzata nella forma del pignoramento presso terzi.
Il Giudice dell’esecuzione, dunque, era stato chiamato a fare applicazione dell’art. 57, c. 1, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973, il quale, come detto, prevede che nel procedimento di riscossione esattoriale l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. è inammissibile, fatta eccezione per quella concernente la pignorabilità dei beni.
In questo contesto il Tribunale di Trieste aveva rilevato, in opposizione al pignoramento attuato dall’Agente della riscossione, la fondatezza sostanziale e processuale dell’impugnazione del contribuente.
In particolare, nella vicenda sottoposta al vaglio dei Giudici triestini, la società contribuente aveva lamentato la violazione, da parte di Equitalia, dell’art. 7 del D.L. n. 70/2011, relativo alla sospensione ex lege degli atti esecutivi esattoriali per la durata di 120 giorni.
Si trattava, tuttavia, di circostanze che non potevano essere fatte valere né davanti alle Commissioni Tributarie (poiché gli atti dell’esecuzione esulano dalla giurisdizione tributaria), né tantomeno davanti al Tribunale ordinario (a causa delle limitazioni poste dal citato art. 57).
Da qui, dunque, era derivata la remissione della questione di legittimità costituzionale alla Consulta.
Le violazioni lamentate riguardavano, nello specifico, gli articoli 3, 24, 111, e 113 della Costituzione, nella misura in cui l’articolo 57 (applicabile alle riscossioni esattoriali), non ammettendo la possibilità di opposizione all’esecuzione avviata per la riscossione delle imposte e tributi - se non limitatamente alla pignorabilità dei beni - creava irragionevole disparità di trattamento tra contribuenti.
In partic molare, tale disparità sarebbe emersa tra coloro ai quali è consentita la tutela verso gli atti dell’esecuzione esattoriale e coloro ai quali, al contrario, è preclusa (art. 3 Cost.).
L’art. 57 in parola, inoltre, avrebbe impedito:
- al debitore opponente, in modo generalizzato ed irragionevole, ogni possibilità di difesa contro taluni atti dell’esecuzione tributaria (art. 24 Cost.);
- al Giudice dell’opposizione, in violazione del principio del giusto processo, una pronuncia nel merito (art. 11 Cost.);
- al contribuente, di tutelarsi contro un nutrito gruppo di atti della P.A., pur se lesivi della sua posizione giuridica (art. 113 Cost.).
La vicenda si è alfine risolta a favore del contribuente.
La Corte Costituzionale ha infatti ritenuto fondata la questione sollevata dal Tribunale di Trieste, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, c. 1 lett. a) del D.P.R. n. 602/73 nella parte in cui non prevede, per le controversie relative agli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento, le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c.
In estrema sintesi, secondo la Consulta, la peculiare disciplina dei crediti tributari (nonostante il fatto ch’essa risulti maggiormente favorevole all’Amministrazione fiscale e che sia posta a fondamento della speciale procedura di riscossione coattiva tributaria, parzialmente differente rispetto a quella ordinaria di espropriazione forzata) non è comunque tale da giustificare, nelle ipotesi in cui il contribuente contesti il diritto di procedere all’esecuzione esattoriale e sussista la giurisdizione del Giudice ordinario, il fatto che non vi sia una risposta di giustizia, se non dopo la chiusura della procedura di esecuzione ed in termini meramente risarcitori.
E’ evidente come tale situazione comporti, a conti fatti, una profonda carenza di tutela giurisdizionale per il contribuente: il censurato art. 57, infatti, non solo non ammette l’opposizione davanti al Giudice dell’esecuzione (se non nei ristrettissimi termini già visti), ma esclude altresì il ricorso al Giudice tributario, considerato carente di giurisdizione.
In definitiva, la decisione della Consulta appare in linea con le esigenze di tutela del contribuente, laddove riconosce una risposta di giustizia a chi intende opporsi all’esecuzione esattoriale.
Del resto, ove così non fosse, l’impossibilità di far valere innanzi al Giudice dell’esecuzione l’illegittimità della medesima mediante opposizione, confliggerebbe palesemente con l’art. 24 della nostra Carta Costituzionale, il quale riconosce e garantisce il diritto alla tutela giurisdizionale, ossia il diritto di agire in giudizio per la difesa dei propri diritti.
* Avvocato tributarista, titolare dello Studio Legale Tributario
Torcello in Montesilvano
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