Sanità, a rischio i provvedimenti di Chiodi

La decisione del Tar dell'Aquila: il commissario non può modificare norme di legge
PESCARA. Potrebbero rischiare l'annullamento i provvedimenti di chiusura degli ospedali e gli altri adottati dal presidente della Regione, Gianni Chiodi, nella sua qualità di commissario ad acta della sanità, e che siano in contrasto con disposizioni di legge regionale o nazionale.
Il rischio arriva dalla sentenza con cui il Tar (Tribunale amministrativo regionale) dell'Aquila ha accolto otto ricorsi, presentati da altrettante cliniche e strutture sanitarie private abruzzesi, contro i provvedimenti sui ricoveri della riabilitazione adottati dal commissario alla sanità, Chiodi con il Programma operativo: la Sanex di Campli, la Nova Salus di Trasacco, la Paolo VI di Pescara, la Medisalus di Lecce dei Marsi, l'Anesis di Avezzano, la Villa Serena di Città Sant'Angelo e la Wellness di Montorio al Vomano, tutte difese dall'avvocato Tommaso Marchese, e il San Raffaele di Sulmona, difeso dagli avvocati Cesidio Gualtieri e Gianluigi Pellegrino.
Queste società sostenevano l'illegittimità del decreto numero 4 adottato dal commissario per la sanità, il 7 giugno 2010, che modificava il Piano sanitario regionale adottato, nel 2008, con la legge regionale numero 5. Il decreto adottato da Chiodi come commissario sospendeva l'accettazione dei ricoveri residenziali e semi residenziali che avveniva, fino ad allora, attraverso il silenzio assenso dell'Uvm (Unità di valutazione multidimensionale) che aveva 3 giorni di tempo per pronunciarsi sulla richiesta, trascorsi i quali, la stessa richiesta si dava per accolta.
Ma perché questa sentenza del Tar potrebbe avere effetti dirompenti sugli atti del comissario straordinario per la sanità?
La spiegazione è in alcuni passi della motivazione della decisione. In particolare nella cosiddetta parte in diritto, dove si sostiene, in buona sostanza, che il commissario ad acta (qualsiasi commissario ad acta) non è titolare di poteri normativi e, quindi, non può modificare disposizioni di legge.
Con una sentenza del 2010 (la numero 361) - ricorda il Tar dell'Aquila - la Corte costituzionale ha escluso che a un «commissario del governo possano essere attribuiti poteri di tipo legislativo».
«E' dunque ovvio», conclude il Tar, «che un organo amministrativo (...) non è legittimato ad incidere su atti aventi natura legislativa primaria, in deroga alle competenze costituzionali esclusivamente riservate al consiglio regionale ovvero, in via del tutto eccezionale, al consiglio dei ministri, ed è tenuto per converso al rispetto delle disposizioni di rango primario nell'emanazione degli atti amministrativi di competenza».
In termini pratici, che cosa potrebbe accadere? «La nuova legge regionale», spiega l'avvocato Marchese, che è anche docente di diritto sanitario all'università Lum di Bari, «si può sottoporre a scrutinio costituzionale da parte delle strutture private accreditate e degli stessi pazienti che vantano un diritto soggettivo alle prestazioni e che possono rivolgersi al giudice contestando una legge regionale incostituzionale perché in contrasto, come dice il Tar, con la gerarchia delle fonti normative stabilite dalla Carta».
La stessa cosa potrebbe accadere per i provvedimenti di chiusura degli ospedali adottati dal commissario per la sanità ove fossero in contrasto con norme di legge preesistenti.
Il rischio arriva dalla sentenza con cui il Tar (Tribunale amministrativo regionale) dell'Aquila ha accolto otto ricorsi, presentati da altrettante cliniche e strutture sanitarie private abruzzesi, contro i provvedimenti sui ricoveri della riabilitazione adottati dal commissario alla sanità, Chiodi con il Programma operativo: la Sanex di Campli, la Nova Salus di Trasacco, la Paolo VI di Pescara, la Medisalus di Lecce dei Marsi, l'Anesis di Avezzano, la Villa Serena di Città Sant'Angelo e la Wellness di Montorio al Vomano, tutte difese dall'avvocato Tommaso Marchese, e il San Raffaele di Sulmona, difeso dagli avvocati Cesidio Gualtieri e Gianluigi Pellegrino.
Queste società sostenevano l'illegittimità del decreto numero 4 adottato dal commissario per la sanità, il 7 giugno 2010, che modificava il Piano sanitario regionale adottato, nel 2008, con la legge regionale numero 5. Il decreto adottato da Chiodi come commissario sospendeva l'accettazione dei ricoveri residenziali e semi residenziali che avveniva, fino ad allora, attraverso il silenzio assenso dell'Uvm (Unità di valutazione multidimensionale) che aveva 3 giorni di tempo per pronunciarsi sulla richiesta, trascorsi i quali, la stessa richiesta si dava per accolta.
Ma perché questa sentenza del Tar potrebbe avere effetti dirompenti sugli atti del comissario straordinario per la sanità?
La spiegazione è in alcuni passi della motivazione della decisione. In particolare nella cosiddetta parte in diritto, dove si sostiene, in buona sostanza, che il commissario ad acta (qualsiasi commissario ad acta) non è titolare di poteri normativi e, quindi, non può modificare disposizioni di legge.
Con una sentenza del 2010 (la numero 361) - ricorda il Tar dell'Aquila - la Corte costituzionale ha escluso che a un «commissario del governo possano essere attribuiti poteri di tipo legislativo».
«E' dunque ovvio», conclude il Tar, «che un organo amministrativo (...) non è legittimato ad incidere su atti aventi natura legislativa primaria, in deroga alle competenze costituzionali esclusivamente riservate al consiglio regionale ovvero, in via del tutto eccezionale, al consiglio dei ministri, ed è tenuto per converso al rispetto delle disposizioni di rango primario nell'emanazione degli atti amministrativi di competenza».
In termini pratici, che cosa potrebbe accadere? «La nuova legge regionale», spiega l'avvocato Marchese, che è anche docente di diritto sanitario all'università Lum di Bari, «si può sottoporre a scrutinio costituzionale da parte delle strutture private accreditate e degli stessi pazienti che vantano un diritto soggettivo alle prestazioni e che possono rivolgersi al giudice contestando una legge regionale incostituzionale perché in contrasto, come dice il Tar, con la gerarchia delle fonti normative stabilite dalla Carta».
La stessa cosa potrebbe accadere per i provvedimenti di chiusura degli ospedali adottati dal commissario per la sanità ove fossero in contrasto con norme di legge preesistenti.
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