Ampliamento della Granito Forte Il Tar boccia il ricorso dell’Arap 

La ditta autorizzata dal Comune a ingrandire la fabbrica senza il parere dell’Azienda regionale  I giudici amministrativi: tutti gli enti interlocutori hanno pari dignità. Il sindaco: segnale fortissimo

FRESAGRANDINARIA. «Il potere di Arap si fonda su un atto negoziale di condivisione di esercizio dei poteri con i Comuni, i quali, non sono meramente succubi delle decisioni di Arap». È quanto ha deciso di Tar di Pescara riconoscendo le legittimità delle decisioni del Comune di Fresagrandinaria sulle proprie aree industriali . Per il sindaco Lino Giangiacomo è una sentenza importante. «Un segnale fortissimo», dice Giangiacomo.
Al centro della vicenda giudiziaria, l’ampliamento dello stabilimento produttivo della Granito Forte Spa - che significa nuovi posti di lavoro - autorizzato dall’amministrazione comunale di Fresagrandinaria e dal Suap, ma in assenza del parere di Arap. «È una sentenza destinata a fare giurisprudenza», chiosa Lino Giangiacomo, «è la vittoria di Davide contro Golia. Tutte le tesi di Arap sono state sconfessate in giudizio, e il dato fondamentale è che - da oggi in poi - Arap dovrà sedersi attorno ad un tavolo riconoscendo la pari dignità di tutti gli interlocutori, piccoli Comuni in primis».
A raccontare nel dettaglio i contenuti della vicenda è il responsabile del servizio tecnico comunale, Dino Tiziano Cilli: «Granito Forte, una delle maggiori realtà imprenditoriali italiane nel settore delle piastrelle, un’autentica eccellenza del territorio, aveva avanzato all’inizio dell’anno un’istanza, tramite il Suap, per allargare il proprio stabilimento nella zona industriale. Il parere del Comune era stato positivo, e perciò l’ampliamento era stato subito autorizzato». Contro la decisione era insorta l’Arap, ritenendo che su qualsiasi intervento nelle zone industriali debba essere sempre acquisito il proprio nulla osta. «Il problema, «ricorda il sindaco, «è che il nulla osta Arap può costare migliaia di euro per spese di istruttoria alle società che intendono fare investimenti, e rappresenta un ulteriore balzello burocratico, insopportabile in un momento in cui occorre, invece, rilanciare l’impresa ed il lavoro». «Nel caso di specie», aggiunge il responsabile tecnico comunale, «abbiamo ritenuto che il parere Arap non fosse dovuto, poiché già nel 2011 il Comune uscì con apposita deliberazione favorevole dell’allora Consorzio di sviluppo». A chiarire la portata della sentenza del Tar abruzzese, è l’avvocato Andrea Filippini, che ha assistito il Comune: «Il Tar», dice Filippini, «ha definitivamente chiarito che il potere di Arap si fonda su un atto negoziale di condivisione di esercizio dei poteri con i Comuni, i quali, pertanto, non sono meramente succubi delle decisioni di Arap».
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