Asl, acquisti senza gare d’appalto Assolta l’ex direttrice Capocasa

La Corte d’appello dell’Aquila cancella la condanna a un anno e mezzo di reclusione inflitta a Chieti Nel mirino c’erano la fornitura di un cuore artificiale e le presunte azioni illecite per favorire due ditte
CHIETI. Assolta perché il fatto non costituisce reato. Per la Corte d’appello dell’Aquila, Giulietta Capocasa, ex direttore amministrativo della Asl Lanciano Vasto Chieti, non si è resa responsabile di «abuso d’ufficio», per l’acquisto di un cuore artificiale senza gara d’appalto, e neppure di «turbata libertà del procedimento di scelta del contraente», in relazione a presunte azioni illecite per consentire a due ditte di continuare a rifornire “fuori bando” l’azienda sanitaria. I giudici di secondo grado (presidente Armando De Aloysio, relatore Giuseppe Romano Gargarella) hanno cancellato la condanna a un anno e mezzo di reclusione inflitta a Chieti con il rito abbreviato nell’ottobre 2020; sono state accolte, di conseguenze, le tesi dell’avvocato Tommaso Marchese, che ha chiesto e ottenuto la totale riforma della sentenza di primo grado. Capocasa era stata sospesa dal lavoro per un anno dal giudice delle indagini preliminari. La vicenda dell’ex direttrice amministrativa si inserisce nella complessa indagine che ha svelato, secondo l’accusa, un sistema di corruzione in cui valvole e protesi cardiache venivano comprate senza bando a un prezzo doppio rispetto a quello di mercato e i dispositivi medici erano dissipati di proposito per fare lievitare i guadagni delle imprese fornitrici. Il personaggio principale dell’inchiesta è ritenuto il professor Gabriele Di Giammarco, all’epoca dei fatti primario della Cardiochirurgia dell’ospedale.
Quanto all’accusa di abuso d’ufficio, secondo la procura Capocasa aveva autorizzato il 25 agosto 2019 l’acquisto dell’apparecchiatura denominata Heart Mate 3 «senza che fosse stato fornito un preventivo; in assenza di una relazione medica che descrivesse il prodotto; attestando l’urgenza dell’acquisto, della cui presunta necessità era stata invece messa al corrente da Di Giammarco fin dal 19 giugno». L’avvocato Marchese ha sottolineato come il procedimento per la fornitura del macchinario sia stato seguito con «specifica e autonoma attività istruttoria» dall’allora direttore dell’unità operativa complessa “Acquisizione beni e servizi”. «Nessun elemento di indagine», è la tesi difensiva, «autorizza a ritenere che per l’acquisizione del presidio in questione non ricorressero ragioni di effettiva urgenza per la salute del paziente, ma, in ogni caso, anche laddove queste siano state artificiosamente prospettate da Di Giammarco agli uffici dirigenziali della Asl, giammai potrebbe ritenersi che Capocasa, all’esito dell’attività svolta dal dirigente preposto, possa aver scientemente violato una specifica e prescrittiva disposizione legislativa».
Anche in merito al secondo reato contestato, ha sostenuto la difesa, «non vi è alcun elemento di prova da cui poter desumere, con il necessario rigore prescritto dall’impianto del processo penale, che Capocasa fosse in “accordo” con Di Giammarco per ritardare l’attività del collegio tecnico, risultando invece graniticamente comprovato che ella tenne condotte apertamente e pubblicamente tese a realizzare l’obiettivo di bandire le gare entro la fine dell’anno». Ora si attendono le motivazioni.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

