Borrelli invia alla Procura la perizia sull’auditorium 

Atessa. Il sindaco trasmette al magistrato Di Serio il parere dell’avvocato Filippini «L’apertura della sala senza certificato configura illeciti amministrativi e non solo»

ATESSA. Il sindaco Giulio Borrelli ha trasmesso ieri mattina al procuratore della Repubblica di Lanciano, Mirvana Di Serio, il parere “pro veritate” reso dall’avvocato Andrea Filippini sull’auditorium di piazza Garibaldi. Si arricchisce di un altro tassello il caso auditorium, che potrebbe avere risvolti anche penali. Da parte di Borrelli si è trattato non di un esposto o una denuncia ma di una trasmissione, al procuratore, «per le valutazioni e determinazioni di competenza del suo ufficio», come specifica la lettera di accompagnamento alla relazione e agli allegati dell’avvocato Filippini.
Anche perché, continua Borrelli nella missiva protocollata ieri mattina in Comune, «nella relazione pervenuta si evidenziano atti amministrativi illegittimi e possibili risvolti penali che mi inducono, quale pubblico ufficiale, e in adempimento anche a un dovere morale e giuridico, di sottoporre tutta la documentazione all’esame della Procura». Nella corposa perizia tecnica con ben 18 allegati emerge che «l’auditorium Italia non poteva aprire» e, inoltre, che «è stata una violazione usare la sala senza certificazione». L’auditorium, capienza 480 posti, è stato utilizzato dalla fine del 2016 e fino a giugno 2017, anche grazie ad alcune ordinanze sindacali definite, dal punto di vista amministrativo, «nulle» nella relazione di Filippini. L’utilizzo, inoltre, c’è stato senza il rilascio della Scia (segnalazione certificata di inizio attività) finale da parte dei vigili del fuoco e in presenza di espresso parere contrario all’uso, da parte della Commissione comunale sui locali di pubblico spettacolo.
Per l’utilizzo della sala in contrasto con le disposizioni della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo si conclude che l’argomento è delicatissimo potendo anche «astrattamente comportare ricadute che coinvolgono una sfera diversa e più ampia di quella amministrativa», cioè «ricondurre nell’alveo sanzionatorio dell’articolo 681 del codice penale che prescrive: “Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza aver osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda non inferiore a cento tre euro”». Anche se, nella vicenda, si potrebbero configurare responsabilità di diverso genere.
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