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E il giudice reintegra un operaio licenziato

ATESSA. Il giudice Paola De Nisco ha annullato il licenziamento disciplinare della Sevel nei confronti di un operaio, Domenico Di Tommaso, accusato di assenze ingiustificate dal posto di lavoro. I...

ATESSA. Il giudice Paola De Nisco ha annullato il licenziamento disciplinare della Sevel nei confronti di un operaio, Domenico Di Tommaso, accusato di assenze ingiustificate dal posto di lavoro. I fatti contestati dall’azienda si sono svolti tra l’ottobre e il novembre dello scorso anno. Di Tommaso era stato assente per malattia qualche giorno nell’ultima decade di ottobre e sarebbe dovuto rientrare in fabbrica il 29 ottobre 2012. Proprio in quella data, tuttavia, aveva inizio la cassa integrazione per l’intero stabilimento Sevel fino al 5 novembre a causa di un calo imprevisto di ordinativi di circa 3mila furgoni. Altre assenze contestate all’operaio risalgono al periodo che va dal 5 al 9 novembre 2012. Di qui il provvedimento della Sevel che ha dapprima inviato un provvedimento disciplinare all’operaio e in seguito l’ha licenziato dal posto di lavoro.

Di Tommaso, tuttavia, ha impugnato il provvedimento e, assistito dall’avvocato Simone Liberatore del foro di Lanciano, ha fatto ricorso secondo il cosiddetto “rito Fornero” in materia di licenziamento. Il giudice De Nisco ha depositato l’ordinanza immediatamente esecutiva il 10 ottobre scorso accogliendo totalmente il ricorso del dipendente Sevel e annullando il licenziamento disciplinare. La decisione del tribunale di Lanciano prevede anche la reintegrazione sul posto di lavoro nel limite di 12 mensilità e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino al quello dell'effettiva reintegrazione. Il giudice ha inoltre condannato l’azienda al rimborso delle spese processuali.

«Secondo il dispositivo emesso dal giudice», spiega l’avvocato Liberatore, «le assenze dal 29 ottobre al 3 novembre (il 4 era domenica, ndc) non possono essere oggetto di contestazione disciplinare poichè la Sevel era in regime di cassa integrazione. Tra l’altro tutta l’azienda risultava chiusa, perfino gli uffici amministrativi. Quanto al periodo dal 5 al 9 novembre», prosegue il legale, «le assenze non possono ritenersi sanzionabili con il licenziamento perché non superano i 4 giorni dal momento che il mio assistito è rientrato al lavoro nel turno pomeridiano del 9 novembre. L’azienda, secondo il contratto di settore, avrebbe potuto infliggere una sanzione conservativa, ma non il licenziamento». La Sevel ha 30 giorni dal deposito dell’ordinanza per fare opposizione. (d.d.l.)

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