«La Asl deve 60mila euro a Palmerio»

19 Febbraio 2017

Il giudice del lavoro condanna l’azienda a risarcire il medico per l’ulteriore incarico non retribuito

LANCIANO. Venne nominato direttore delle strutture di riabilitazione degli ospedali di Lanciano, Atessa e Casoli, senza percepire alcuna remunerazione aggiuntiva volta a compensare il maggior onere lavorativo. Un diritto che gli è stato riconosciuto dal giudice del lavoro del tribunale di Lanciano, Cristina Di Stefano, che ha accolto il ricorso presentato da Vincenzo Palmerio, dirigente medico in pensione (noto anche negli ambienti politici per aver ricoperto una serie di incarichi, fra i quali quello di assessore e consigliere regionale, e alla Sasi), e condannato la Asl al pagamento dei compensi aggiuntivi nella misura del 35% del valore massimo della fascia di appartenenza, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. In soldoni l’azienda sanitaria dovrà versare al professionista in totale circa 60mila euro, come maggiorazione della parte variabile della retribuzione di posizione per il periodo ricompreso tra il 9 ottobre 2008 e il 31 gennaio 2012.

Palmerio, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Damiano, presentò ricorso nel 2014. Il professionista, collocato in pensione nel giugno 2012, faceva presente che in seguito alla soppressione dell’Unità operativa di Medicina fisica e riabilitativa dell’ospedale di Gissi, era stato incaricato di dirigere e coordinare tali attività, senza alcun indennizzo volto a compensare il maggior onere lavorativo. Chiedeva, pertanto, di accertare il suo diritto alla percezione di un compenso economico per lo svolgimento di tale incarico nella misura prevista dagli istituti contrattuali. La Asl si costituiva in giudizio deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Secondo il giudice del lavoro «è incontestabile che, in seguito alla soppressione dell’Uunità operativa complessa di Medicina fisica e riabilitazione del presidio ospedaliero di Gissi, il dottor Palmerio (già direttore delle strutture di riabilitazione di Lanciano e Casoli dal 1997, ndc) abbia preso in carico anche le attività del servizio di riabilitazione di Gissi, adottando tutte le misure organizzative idonee a garantire la continuità del servizio assistenziale. È inoltre pacifico», si legge ancora sulla sentenza, «che il ricorrente abbia effettivamente assicurato la continuità delle attività senza percepire alcun ulteriore compenso. A fronte della innegabile complessità della struttura risultante dall’accorpamento, l’incarico avrebbe dovuto comportare la corresponsione di un trattamento accessorio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA