La Prefettura condannata a pagare la multa

27 Gennaio 2017

Pensionato di Vasto ricorre al giudice di pace per 50 euro. L’ufficio di governo ne sborserà 500

SAN SALVO. Multa non notificata correttamente? Non va pagata. Lo ha ribadito il giudice di pace di Vasto, che ha dato ragione a A.C., 65 anni. Il pensionato di San Salvo, ignorando di avere ricevuto una multa, non l’aveva pagata. L’onere era stato così raddoppiato, e il ricorso in prefettura non era stato accolto. Il giudice, invece, non solo ha dato ragione all’automobilista, ma ha disposto che a dover pagare le spese processuali (dieci volte superiori alla multa), sarà la prefettura. A raccontare la vicenda è il legale di A.C., Isabella Mugoni. «La normativa vigente specifica esattamente quali sono i termini precisi entro i quali il verbale di multa deve essere notificato al trasgressore. Qualora la notifica non fosse conforme alle disposizioni legislative, la sanzione non va onorata», ricorda l’avvocato. "«Il mio cliente era stato multato dalla polizia municipale di San Salvo ma non ha mai ricevuto il verbale. Dopo qualche tempo, però, gli è stato notificato il raddoppio della multa per mancato pagamento. A.C. ha impugnato il provvedimento. La prefettura ha rigettato il ricorso. A quel punto ho deciso di portare la vicenda davanti al giudice di pace, fornendo prove che dimostravano che la multa era stata inviata a un indirizzo errato e diverso da quello di A.C. Il giudice ha dato ragione al mio cliente addebitando le spese di giudizio alla prefettura»,dice l’avvocato Mugoni. «Il verbale di multa, redatto senza contestazione immediata, deve essere notificato presso l’abitazione del trasgressore entro novanta giorni dalla data dell’accertamento», ricorda il legale specificando che, «nel dettaglio, è necessaria la notifica al trasgressore della copia del verbale di multa indicante gli estremi esatti dell’infrazione commessa, nonché i motivi per i quali quest’ultima non è stata immediatamente contestata. Se il destinatario non viene trovato a casa, il verbale deve essere consegnato a una persona della famiglia. In caso contrario non si può pretendere il pagamento e tantomeno la penale». (p.c.)