Altro no del Tar alla sanatoria di una casetta provvisoria

1 Luglio 2022

L’AQUILA. Ancora una bocciatura da parte del Tar di una casetta provvisoria realizzata dopo il sisma sulla scia della delibera 58 del maggio 2009. Il caso questa volta riguarda una costruzione a...

L’AQUILA. Ancora una bocciatura da parte del Tar di una casetta provvisoria realizzata dopo il sisma sulla scia della delibera 58 del maggio 2009. Il caso questa volta riguarda una costruzione a Monticchio. Nel ricorso del cittadino si chiedeva l’annullamento “del provvedimento di rigetto dell’istanza in sanatoria – per l’installazione di un manufatto provvisorio a uso abitativo a Monticchio – emesso dal Comune dell’Aquila”. Il Tar nella sentenza scrive: “Il ricorrente, alla data del sisma del 2009, dimorava con la sua famiglia all’Aquila in un’abitazione risultata inagibile. Lo stesso riferisce di aver quindi realizzato un manufatto in legno, per provvedere alle sue esigenze abitative, su un suolo con destinazione urbanistica agricola intensiva ancor prima che il consiglio comunale adottasse la delibera 58 che consentiva, a coloro che dimoravano all’Aquila alla data del sisma in abitazioni risultate inagibili, di poter realizzare manufatti provvisori a uso residenziale da rimuovere al cessare dell’emergenza o comunque al rilascio del certificato di agibilità dell’abitazione principale. Il Comune dell’Aquila, accertato che sul suolo oggetto della causa insistevano tre manufatti abusivi, ne intimava la demolizione che il ricorrente ha tempestivamente impugnato con ricorso davanti a questo tribunale. Contestualmente veniva depositata, nel 2014, la comunicazione in sanatoria del manufatto in legno destinato alle proprie esigenze abitative. Il Comune ha respinto la comunicazione del ricorrente intesa a ottenere la sanatoria di detto manufatto, perché presentata oltre i termini di validità della deliberazione 58 (revocata con deliberazione comunale nel 2011). Il ricorrente ritiene che la deliberazione 58 del 25 maggio 2009 sia suscettibile di applicazione retroattiva al fine di sanare un’opera che ammette di aver realizzato prima che detta deliberazione fosse adottata. La tesi è infondata perché la natura eccezionale della deliberazione 58 del 2009 – finalizzata a far fronte all’emergenza abitativa post-sisma – non ne consente l’applicazione a fatti verificatisi, come nel caso in decisione, prima che fosse adottata, i quali pertanto restano disciplinati dalla normativa allora vigente. Né può dirsi che una comunicazione postuma possa comportare l’efficacia ultrattiva della deliberazione 58 a oltre tre anni dalla sua formale revoca. Mancando ogni presupposto per l’applicabilità della deliberazione 58 del 2009, il procedimento non avrebbe potuto avere altro esito che il rigetto”.