Casetta di legno abusiva Il Tar: sì alla demolizione

24 Giugno 2021

L’AQUILA. Il Tar ha respinto il ricorso di cittadini-proprietari che chiedevano l’annullamento di un’ordinanza di demolizione, emessa dal Comune, di “un manufatto con struttura in legno di un unico...

L’AQUILA. Il Tar ha respinto il ricorso di cittadini-proprietari che chiedevano l’annullamento di un’ordinanza di demolizione, emessa dal Comune, di “un manufatto con struttura in legno di un unico piano e destinato ad abitazione, sito su un terreno di proprietà con destinazione zona verde pubblico attrezzato, vincolo che i proprietari ritengono essere decaduto. Gli stessi hanno chiesto all’amministrazione la riqualificazione dell’area dove il vincolo si assume decaduto e che ciò nonostante il Comune resistente ha adottato l’atto impugnato”.
Il Comune ha ribattuto che “l’immobile abusivamente realizzato per essere sanato richiederebbe anche il parere ambientale in virtù della sua collocazione; il manufatto, inoltre, non rientra nell’ambito applicativo della delibera di consiglio comunale 58 del 2009 atteso che i ricorrenti, alla data del sisma del 6 aprile 2009, non avevano residenza nel Comune dell’Aquila, quindi l’abuso non può ritenersi funzionale a provvedere a esigenze abitative determinate dal sisma stesso; inoltre le istanze di riqualificazione urbanistica citate nel ricorso sono state respinte con altro provvedimento”.
Secondo il Tar, che ha respinto il ricorso “emerge chiaramente che i ricorrenti non hanno presentato alcuna istanza di sanatoria dell’immobile, e che non vi sono comunque contestazioni in merito alla circostanza che esso è stato in ogni caso realizzato senza previa richiesta di alcun titolo edilizio, quindi in assenza di permesso di costruire. In caso di interventi realizzati, come nel caso di specie, in assenza dal permesso di costruire, la sanzione è appunto la demolizione che quindi è stata correttamente disposta dal Comune. La richiesta di riqualificazione urbanistica è comunque stata rigettata con provvedimento che non risulta impugnato, e quindi ormai inoppugnabile. La documentazione depositata dal Comune dimostra che nell’ipotesi in esame non si rintraccia ipotesi di emergenza abitativa legata al sisma del 2009”.
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