Controlli a campione al via nei cantieri della ricostruzione

Il nuovo corso “inaugurato” da una determina dirigenziale Sì ai sopralluoghi come previsto dalle direttive finora disattese
L’AQUILA. Con una determina a firma del dirigente del settore Ricostruzione privata centro e frazioni, Roberto Evangelisti, il Comune “inaugura” una nuova disciplina per i controlli a campione sui cantieri della ricostruzione. In sostanza da oggi in poi le verifiche non verranno effettuate più solo sui Sal (stato avanzamento lavori) finali e quindi sulle “carte”, ma anche con sopralluoghi in cantiere.
Quella dei controlli è stata sempre una questione controversa e un po’ oscura del processo di ricostruzione. L’idea comune è che tutto avvenga un po’ all’acqua di rose e verifiche attente e puntuali non ce ne sono. Per fortuna non è così anche perché i tecnici (progettisti e direttori dei lavori) sono i primi responsabili di eventuali irregolarità – perseguibili penalmente – e quindi generalizzare e far passare tutti per furbi (o peggio) non sarebbe corretto. I controlli sui cantieri della ricostruzione sono disciplinati da una serie di norme prodotte dal 2009 in poi.
La determina pubblicata tre giorni fa contiene (come sempre accade) tutta una serie di riferimenti legislativi. Innanzitutto si parte dagli indirizzi strategici dell’amministrazione uno dei quali è la necessità di «garantire la ricostruzione e la rinascita dell’Aquila città-territorio attraverso un processo basato su regole e tempi certi, velocità, efficiente gestione delle risorse finanziarie».
E questo è l’assunto generale. Poi si entra nel merito. Già l’ordinanza della Presidenza del Consiglio del 6 giugno 2009 disponeva che «i Comuni effettuano controlli, anche tramite sopralluoghi, sull’esecuzione dei lavori nella misura pari al 30% dei soggetti che hanno percepito il contributo con le modalità previste dalla presente ordinanza». Nel concreto viene stabilito che «i Comuni sono tenuti ad effettuare, mediante sorteggio, controlli a campione sui progetti e sull’esecuzione in corso d’opera, prima dell’erogazione dei fondi stanziati, verificando la congruità degli interventi previsti nel progetto e la corretta esecuzione mediante sopralluoghi, designando allo scopo un responsabile del procedimento».
Si passa poi all’ordinanza 3790 del 17 luglio 2009 che ribadisce i concetti di cui sopra. Il primo sorteggio di cui si ha traccia risale al 28 marzo 2012 e viene effettuato sulle pratiche istruite dalla filiera (Cineas, Fintecna, Reluis). Gli uffici speciali diventeranno operativi solo nella prima metà del 2013. In tutte le norme richiamate sopra si fa riferimento a sopralluoghi nei cantieri. Evidentemente, però, sopralluoghi non sono stati mai eseguiti. Infatti nella determina di tre giorni fa il dirigente prende atto che «ad oggi è eseguito un controllo a campione sul 30% delle contabilità finali (Sal) presentate e che il controllo è eseguito esclusivamente sul fascicolo documentale depositato presso il Comune».
Dopo più di 10 anni, dunque, si decide di cambiare, anzi di applicare le direttive. Tra l’altro nelle linee guida firmate il 20 ottobre del 2016 dall’allora capo dell’Ufficio speciale Raniero Fabrizi venivano citati anche controlli a lavori in corso. Ma che cosa prevede la nuova disciplina?
Scrive il dirigente: «Ritenuto necessario individuare nuovi indirizzi da applicare per la verifica della congruità tra gli interventi previsti in progetto e la corretta esecuzione degli stessi e che per fare tale verifica è necessario eseguire controlli anche in cantiere in corso d’opera, così come previsto dalle citate ordinanze, si determina di disciplinare le modalità dei controlli a campione previsti dalle ordinanze 3779 e 3790 nel seguente modo: procedendo all’estrazione mensile del 20% delle pratiche effettuando il sorteggio delle comunicazioni di inizio lavori; procedendo all’estrazione mensile del 10% delle pratiche effettuando il sorteggio delle comunicazioni di fine lavori».
E ancora la determina prevede «di disporre che oltre alla verifica documentale siano eseguiti controlli in cantiere durante il corso dei lavori. Di riservarsi, a seguito delle operazioni di sorteggio, la nomina dei responsabili del procedimento».
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