L’Ater chiede i soldi del canone d’affitto all’inquilina abusiva

8 Marzo 2016

Il caso nel complesso immobiliare della frazione di Monticchio Marulli (Assocasa-Ugl): «Cambiare la legge, si rischia la prassi»

L’AQUILA. Ha sfondato la porta di un alloggio Ater di Monticchio e lo ha occupato. Dopo pochi giorni è arrivata la polizia che ha redatto un verbale sull’accaduto, e a distanza di qualche mese l’Ater le ha recapitato una lettera con la richiesta di pagamento del canone, pari a 154 euro mensili.

A prima vista sembrerebbe il paradigma dell’assurdo: come può l’Ater chiedere il pagamento del canone a un inquilino abusivo, che ha preso possesso dell’alloggio senza averne titolo, magari sottraendolo a chi è in graduatoria da anni? Ebbene, il controsenso sta proprio nel fatto che l’Ater è pienamente titolata ad agire in questa direzione grazie alla legge regionale 96 del 1996, “Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione”. È l’articolo 36 della legge, in particolare, a consentire una sorta di “regolarizzazione” degli abusivi, almeno per quanto riguarda il versamento del canone. Al di là del caso specifico, che riguarda una donna separata con due figli a carico, che dopo la fine del matrimonio si è ritrovata letteralmente in mezzo alla strada, nel complesso Ater di Monticchio sarebbero almeno quattro le famiglie che si trovano nella stessa situazione di abusivismo, che sono entrate in possesso di un alloggio con modalità analoghe. Nella lettera con cui l’Azienda per l’edilizia residenziale chiede il versamento di quella che viene definita “indennità di godimento”, è ben specificato che “il pagamento non legittima comunque l’occupazione abusiva”.

Il controsenso, dunque, continua a regnare sovrano tra le pieghe della legge 96 che testualmente recita: “Nei confronti di coloro che alla data del 15 maggio 2015 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l’assegnazione dell’alloggio medesimo. La relativa richiesta, corredata di idonea documentazione probatoria, dev’essere formulata al sindaco del comune nel quale l’alloggio è ubicato e all’ente gestore dell’alloggio stesso”. Eppure, al comma 6 del medesimo articolo 36 è specificato che “non sono sanabili le occupazioni senza titolo relative ad alloggi Erp ottenute con violenza o in violazione della legge penale”. E sempre a proposito di controsensi, c’è da chiedersi se il danneggiamento derivante dallo sfondamento di porte e finestre non sia più considerato alla stregua di un reato penale o di un atto di violenza. L’occupazione abusiva, dunque, sembrerebbe un modo per “saltare” la fila, a scapito di chi, invece, pur avendo lo stesso diritto di ottenere una casa, rimane confinato per anni dentro interminabili graduatorie, e magari scavalcato da nuove situazioni sopraggiunte nel frattempo ritenute più gravi.

«Sarebbe urgente», afferma Franco Marulli, segretario provinciale di Assocasa Ugl, «mettere mano alla legge, cambiando la parte che prevede la possibilità, per chi occupa un alloggio, di poter sanare l’irregolarità in seguito. Si rischia, altrimenti, che diventi una prassi».

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