Le vittime non hanno colpe: sconfessata la sentenza-choc

Cambio di rotta del nuovo giudice rispetto alla collega Croci: condannati Regione, Adsu e tecnici Il risarcimento richiesto dai familiari di una studentessa che perse la vita durante il terremoto
L’AQUILA. La prima sentenza che esce dal tribunale dell’Aquila dopo quella, passata tristemente alle cronache come “sentenza choc”, cancella il concorso di colpa delle vittime. O meglio: nessun accenno alla corresponsabilità di chi ha perso la vita in un crollo causato dal terremoto del 6 aprile 2009, come stabilito due mesi fa dalla giudice Monica Croci per il crollo di via Campo di Fossa. La nuova sentenza è quella sottoscritta dal giudice Baldovino De Sensi (che ha sostituito Croci nel ruolo civile), chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento avanzata dai familiari di Luciana Pia Capuano, 21enne di San Giovanni Rotondo, che nel 2009 ha perso la vita nella Casa dello studente di via XX Settembre. Per la sua morte sono stati condannati a risarcire la famiglia Capuano: la Regione Abruzzo, in quanto proprietaria dello stabile; l’Azienda per il diritto agli studi universitari che gestiva lo studentato; i tecnici che a vario titolo si sono occupati dei lavori di ristrutturazione dell’edificio, gli ingegneri Bernardino Pace, Pietro Centofanti, Tancredi Rossicone e Pietro Sebastiani.
Pace, Centofanti e Rossicone, come ricorda la sentenza, sono «responsabili della ristrutturazione effettuata alla fine degli anni Novanta». Sebastiani invece, era stato presidente dalla commissione di collaudo dei lavori di restauro e risanamento conservativo, e «ha presieduto le operazioni di collaudo senza verificare opportunamente se le prescrizioni previste dai titoli autorizzativi fossero state ottemperate». Le responsabilità dei quattro tecnici erano già state riconosciute dal tribunale dell’Aquila in passato, e confermate sia in Appello con le stesse argomentazioni del primo grado sia in Cassazione nel 2016.
La sentenza firmata da De Sensi cita la norma che «prevede che il proprietario di un edificio risponda dei danni causati a terzi dalla rovina dello stesso», poiché «colui che dispone del potere, materiale e giuridico, di controllo e di intervento sull’immobile, è tenuto a rispondere dei danni che esso cagiona». Inoltre «il potere di godimento attribuito all’Adsu con disposizione di legge, peraltro con obbligo esplicito di manutenzione ordinaria e straordinaria, impone di estendere a tale ente la predetta responsabilità». Regione Abruzzo (difesa da Stefania Valeri e Alessia Frattale dell’avvocatura regionale) e Azienda per il diritto agli studi (difesa da Sandro Pasquali e Fabio Pasquali) sono stati perciò condannati a risarcire il 60% della somma riconosciuta alla famiglia Capuano, rappresentata dagli avvocati Valentina Bozzelli e Arnaldo Tascione, mentre il 40% del risarcimento è a carico dei tecnici. Questi ultimi, inoltre, sono stati condannati anche a pagare una parte del risarcimento, fissato nel 40%, dovuto da Regione e Adsu. Questo risarcimento tra l’altro integra un precedente risarcimento già riconosciuto ai Capuano.
La sentenza ricorda anche che «deve escludersi ogni profilo di eccezionalità del sisma avvenuto il 6 aprile 2009, tale da rendere l’evento imprevedibile», e che «l’evento sismico, pur potendo essere considerato raro, non presenta di certo i caratteri dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità». Il terremoto non è stata quindi l’unica causa del crollo dello studentato: «Il discrimine per gli edifici crollati non è consistito nella violenza del terremoto e dei relativi picchi di accelerazione, bensì nelle diverse modalità di progettazione e di manutenzione degli stessi. In altre parole, è emerso che solo gli edifici che presentavano importanti vizi progettuali e manutentivi siano crollati». E tra questi la Casa dello studente di via XX Settembre, per la quale sono stati “fatali” i lavori di fine anni Novanta, che hanno comportato «un incremento dei carichi, rispetto al progetto originariamente predisposto dell’ordine di grandezza compreso tra il 50 e il 100%, senza effettuare alcuna verifica relativa ai carichi agenti sulla struttura e le conseguenti verifiche di sicurezza». In pratica, non tutto dipende dalle calamità naturali, ma da quello che l’uomo fa, o in questo caso fa male, per tutelarsi.
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