Multati gli ex amministratori Carispaq 

Confermate le sanzioni amministrative di Bankitalia per 258mila euro all’ex dg Tordera, al cda e al collegio sindacale

L’AQUILA. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Roma che con decreto del 4 luglio 2017 aveva rigettato l’opposizione proposta dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna spa e da Raffaele Marola, Ettore Barattelli, Aldo Tranquilli, Luciano Cicone, Adriano Rossi, Stefano Fabrizi, Roberto Colagrande, Rinaldo Tordera, Claudio Zaffiri, Pietro Passerini, Donato Lombardi, Franco Pingue, Marco Fregni “avverso il provvedimento con il quale la Banca d'Italia ha irrogato sanzioni amministrative per complessivi 258.000 euro all'Istituto di credito, in solido con gli esponenti aziendali, sanzionati nelle rispettive qualità di componenti del consiglio di amministrazione, di direttore generale e di componenti del collegio sindacale della Carispaq (Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila)” che all'epoca dei fatti faceva parte del gruppo Bper”.
LA SENTENZA. La Banca d’Italia, si legge nella sentenza pubblicata ieri “all’esito dell’ispezione svolta nel periodo 8 novembre 2010-4 febbraio 2011, avente ad oggetto la verifica del rispetto della normativa antiriciclaggio ha contestato i seguenti illeciti: A) carenze nell’organizzazione e nei controlli interni da parte dei componenti del cda; B) carenze nei controlli da parte dei componenti del collegio sindacale. A ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è stata applicata la sanzione di 18.000 euro, al direttore generale la sanzione di 24.000 euro. A sostegno della decisione di rigetto dell’opposizione la Corte d’Appello di Roma ha evidenziato che la contestazione di scarsa funzionalità delle azioni di contrasto del riciclaggio era supportata dagli esiti dell’attività ispettiva”.
LE MOTIVAZIONI. La Cassazione ha respinto diversi motivi proposti dai ricorrenti a sostegno delle proprie ragioni, motivi sia “tecnici” che di merito. In particolare, scrivono i giudici dell’Alta Corte in relazione al profilo probatorio, “la Corte d’Appello ha evidenziato con rilievi puntuali quanto emerso dall’ispezione, precisando che era mancata l’individuazione dell’effettivo titolare di 1.900 clienti persone giuridiche, pari al 17% del totale; non era stata prestata attenzione alle problematiche sorte nella fase di ricostruzione post-terremoto, che avrebbe richiesto invece l’adozione di strumenti idonei a consentire la tracciabilità dei flussi di danaro confluiti per la ricostruzione; era mancato il funzionamento integrale del Pns (presidio normative specifiche); vi erano state omissioni nei controlli delle movimentazioni, con conseguenti maggiori difficoltà nella tracciabilità del denaro e, in generale, si era riscontrato ritardo nell’identificazione di operazioni sospette. In generale erano state riscontrate frequenti movimentazioni di danaro contante non coerenti con l’attività del cliente di riferimento, e ciò anche nella filiale di Roma che non era coinvolta nell’attività di ricostruzione post-sisma. Si trattava di carenze significative dell’attività di monitoraggio della clientela, tali da rendere concreto il rischio del riciclaggio, e ciò è sufficiente ad integrare le violazioni contestate”.
CARENZE ORGANIZZATIVE. “La tesi secondo cui le carenze organizzative sarebbero addebitabili alla società capogruppo”, scrivono ancora i giudici, “della quale gli amministratori e sindaci di Carispaq avrebbero recepito le direttive, è stato superato dalla Corte d’Appello con il richiamo alla disciplina dei gruppi societari, che milita nel senso dell’autonomia delle società coordinate o che fanno parte di gruppi societari, donde la perdurante responsabilità degli amministratori e dei sindaci di ciascuna società per l’attività da essa svolta. Per un verso, quindi, la soggezione alle scelte organizzative della capogruppo non poteva comportare l’esonero da responsabilità di amministratori e sindaci di Carispaq e, per altro verso, la gravità delle disfunzioni organizzative e contabili rilevate era tale da incidere necessariamente sull’efficacia dell’azione antiriciclaggio, donde l’esigibilità di un intervento da parte di amministratori e sindaci di Carispaq finalizzato a riportare la situazione sotto controllo”. La Corte quindi “rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.200”.
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