POST TERREMOTO

Ricostruzione, bocciata la legge su L'Aquila capoluogo

La Corte costituzionale stoppa la Regione: “Solo ipotesi politica, non c’è neppure la relazione tecnica”

ROMA. L'intero articolato della legge regionale abruzzese n. 28/2018 sulla ricostruzione di L'Aquila è incostituzionale perché «esprime una mera ipotesi politica, la cui fattibilità giuridica ed economico-finanziaria non è supportata neppure da una schematica relazione tecnica». Lo ha stabilito la Consulta secondo cui sono incostituzionali le leggi-proclama regionali prive di copertura economico-finanziaria.

La legge contestata è quella denominata "per L'Aquila capoluogo" ("Una legge per L'Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile - BES") e nella parte finanziaria prevede per il biennio 2018-2020, 785mila euro (corrispondenti allo 0,5% degli introiti dal bollo auto). Oltre a L'Aquila interessa i comuni di Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Fossa, Lucoli, Ocre, Pizzoli, Scoppito, Tornimparte e Poggio Picenze.

La sentenza _ n. 227, relatore Aldo Carosi _ fa riferimento violazione del principio della necessaria copertura finanziaria, sancito dall'articolo 81 della Costituzione. «Si tratta - sottolinea l'ufficio stampa della Consulta - di una rigorosa pronuncia che intende porre fine alla pratica di interventi legislativi privi dei presupposti costituzionali e delle risorse necessarie per fronteggiare gli interventi in essi contenuti». La Consulta ha affermato che il principio della copertura «trova una delle principali ragioni proprio nell'esigenza di evitare leggi-proclama sul futuro, del tutto carenti di soluzioni attendibili e quindi inidonee al controllo democratico ex ante ed ex post degli elettori (si veda in proposito sentenza n. 184 del 2016)». La precisazione si ricollega al principio di rappresentanza democratica, posto a garanzia del cittadino, il quale ha diritto di essere informato sull'attendibilità della stima e sull'esistenza delle risorse destinate ad attuare le iniziative legislative e a confrontare le previsioni con i risultati in sede di rendicontazione. La Corte ha concluso che «la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero (nel bilancio) per realizzare nuove e maggiori spese (sentenza n. 197 del 2019)».