Sindaco “espulso” da Campotosto La Cassazione: «Misura legittima»

28 Aprile 2022

La Corte suprema conferma la decisione del Riesame: resta valido il divieto di dimora per Di Girolami L’accusa riguarda l’assunzione del funzionario Preite. Decisiva la testimonianza di una dipendente 

CAMPOTOSTO. Resta valido il «divieto di dimora a Campotosto» per il sindaco del paese sul lago, Ercole Di Girolami. Lo ha deciso la Corte di Cassazione che ha confermato la decisione del Tribunale del riesame dell’Aquila (dichiarando inammissibile il ricorso) che aveva a sua volta ratificato il provvedimento del giudice delle indagini preliminari. Nell’inchiesta è coinvolto anche l’ex sindaco, oggi consigliere comunale di maggioranza, Luigi Cannavicci (pure per lui è scattato il divieto di dimora). L’accusa nei loro confronti è di abuso d’ufficio perché Cannavicci, nell’aprile del 2021, aveva assunto come funzionario Antonio Preite. L’attuale sindaco aveva poi confermato quella assunzione nonostante che Preite, come evidenzia la Cassazione, fosse stato «condannato con sentenza non irrevocabile per il delitto di abuso di ufficio» e quindi non avrebbe potuto avere l’incarico nel Comune di Campotosto.
COSì i giudici
Per la Cassazione «coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato» per particolari reati «non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati. Nella vicenda in esame il provvedimento impugnato dà conto, in maniera incontestata, che il coindagato Preite risultava essere stato condannato per il delitto di abuso d’ufficio allorquando venne per la seconda volta assunto presso il Comune di Campotosto. Date le ridottissime dimensioni dell’apparato amministrativo del Comune di Campotosto, l’incarico conferitogli di istruttore direttivo amministrativo comportava in realtà che egli svolgesse attività amministrativa di coordinamento tra i vari uffici e che, in forza dell’innegabile esperienza lavorativa acquisita, contribuisse all’adozione di pressoché tutte le delibere comunali, occupandosi, altresì, della gestione dei rapporti dell'ente comunale con gli enti esterni. Inevitabile, dunque, la collaborazione con gli uffici deputati a gestire le pur limitate risorse finanziarie dell’ente comunale. Inoltre il Preite già nel 2020 era stato nominato presidente di una commissione di gara. Il sindaco, subentrato nel ruolo al coindagato Cannavicci e con questi alternatosi nel tempo alla carica di sindaco, aveva già una volta ratificato tutte le delibere comportanti l’esercizio di poteri di spesa a firma del Preite.
LA TESTIMONE
La Cassazione sottolinea che dalla testimonianza di una dipendente comunale risulta che Preite – assunto con incarico a scavalco dal Comune di Longone Sabino (Rieti) – anche durante il secondo incarico (quello, cioè, oggetto dell’indagine) ha «contribuito all’adozione delle delibere di impegno del Comune verso l’esterno, adottando vari provvedimenti, per la maggior parte implicanti impegni di spesa, che avevano, infatti, reso necessaria la ratifica del sindaco».
IL SINDACO
Per la Cassazione «la vicenda è di per sé sufficiente a dimostrare «la pervicace volontà del sindaco di mantenere all’interno della compagine comunale il Preite, per ragioni non meglio chiarite ma comunque in palese spregio alle regole di assunzione dei dipendenti comunali, venendo in tal modo precluso l’accesso di soggetti estranei tramite le ordinarie modalità di selezione del personale amministrativo».
MISURA CAUTELARE
Per la Cassazione «è legittima l’applicazione di una misura cautelare a persona che ricopre un ufficio elettivo per diretta investitura popolare come il divieto di dimora anche se la stessa produce di fatto effetti assimilabili alla misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio».