Stalla danneggiata, allevatore vince la causa
Sentenza del Consiglio di Stato: la Regione gli ha chiesto una cifra troppo alta per spostare l’attività
L’AQUILA. La Regione ha chiesto una cifra troppo alta – cioè 25 ewuro al metro quadro – a un allevatore che aveva fatto domanda per “comprare” un’area di uso civico nella frazione aquilana di Aragno. Area che gli serviva per delocalizzare la sua attività in quanto la sua stalla era stata danneggiata dal terremoto del 2009. Lo hanno deciso i giudici del Consiglio di Stato, che hanno riformato la sentenza di primo grado emessa dal Tar dell’Aquila.
La zona in questione non era edificabile, come asserito dalla Regione, ma in gran parte agricola (il prezzo base su cui calcolare il prezzo finale di vendita era quindi più basso). «I ricorrenti», scrive il Consiglio di Stato, «hanno impugnato, chiedendone l’annullamento parziale, il provvedimento con cui l’Ufficio del Demanio della Regione, nell’autorizzare la vendita di terre civiche a favore di un’azienda agricola di Aragno ha fissato il prezzo minimo previsto per la stipula del contratto in 25 euro al metro quadrato».
Continua la sentenza dei giudici del Consiglio di Stato: «Alla data del sisma il bestiame era collocato all'interno della frazione di Aragno. A causa dell’inagibilità dei fabbricati adibiti a stalla il titolare dell’azienda ha chiesto la delocalizzazione degli stessi al di fuori del centro abitato. Al fine di poter ottenere la suddetta delocalizzazione veniva richiesta l’alienazione di un’area del demanio civico della frazione di Aragno di 52 are (5.200 metri quadrati)».
E ancora i giudici: «Nella fase conclusiva dell’iter di sdemanializzazione del terreno, la Regione ha adottato il provvedimento impugnato, ordinando al Comune e all’Amministrazione separata di Aragno l’obbligo di imporre all’acquirente il pagamento della somma complessiva di 25 euro al metro quadrato».
Aggiunge quindi il Consiglio di Stato: «La norma di riferimento è sufficientemente chiara nel prevedere che il prezzo per l’alienazione delle terre civiche deve essere stabilito secondo il valore venale del bene. Dalla certificazione urbanistica emerge che l’area oggetto della causa ha una destinazione in parte a zona agricola e in parte a zona di rispetto stradale. Sulla base dei documenti non emergono elementi oggettivi che inducano a classificare la zona con una destinazione di completamento delle frazioni e quindi come area edificabile. La decisione, quindi, di applicare un valore di riferimento ipotetico, sulla base dell’eventuale sviluppo futuro della zona di Aragno, si discosta sia dal criterio oggettivo individuato dal legislatore del 1988 (che fa riferimento al valore di mercato), sia da quello indicato nella legge del 1999 (che fa riferimento all’effettivo valore del bene). Dunque l’appello va accolto». (g.p.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

